Cassazione Civile, Ordinanza n. 38110/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente di un consorzio di bonifica e il relativo ente datore. La Corte d'appello, confermando la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha respinto la domanda del lavoratore volta a ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore corrispondente al V livello del CCNL per i Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, ritenendo invece applicato il CCNL Operai agricoli e florovivaisti e affermando che il richiamo all'art. 2070 c.c. potesse valere solo come parametro per la retribuzione ex art. 36 Cost., domanda che non era stata proposta. Il ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: primo, violazione di norme di correttezza e buona fede, dell'art. 2070 c.c., dell'art. 39 Cost., delle disposizioni del CCNL dei consorzi di bonifica e dello statuto consortile, sostenendo che i consorzi di bonifica non sarebbero imprenditori agricoli e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto applicato il CCNL agricolo, senza considerare buste paga e statuto che avrebbero dimostrato l'applicazione del CCNL consorzi di bonifica fino al 2005; secondo, violazione delle norme sulla prova documentale e omesso esame di elementi di prova, per non avere la Corte considerato le buste paga 1995-2005 e l'art. 67 dello statuto; terzo, omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'erronea individuazione del CCNL applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure nella parte in cui denunciavano il travisamento di documenti, perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto delle buste paga né indicato in modo specifico gli atti necessari al reperimento nei fascicoli, con violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la doglianza relativa al tenore dell'art. 67 dello statuto del consorzio. In ogni caso, il ricorso è stato reputato manifestamente infondato, poiché la Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'art. 2070 c.c. non si applica alla contrattazione collettiva di diritto comune: il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello richiamato o applicato dal datore, se il datore non vi sia obbligato per appartenenza sindacale; può solo invocare quella disciplina come parametro esterno per dedurre l'inadeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., domanda che però non era stata proposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte sulla disposizione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte sulla disposizione
non opera nei confronti della contrattazione collettiva di diritto comune; serve, al più, come criterio di riferimento per la retribuzione ex art. 36 Cost. quando si denunci l'inadeguatezza del trattamento economico
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione nella motivazione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione nella motivazione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione nella motivazione
art. 39 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma ratio decisoria, nel quadro della tesi sull'applicazione del CCNL
art. 36 Cost.
indicato come parametro da invocare, in assenza di applicazione di un contratto collettivo pertinente, per dedurre la non conformità della retribuzione al precetto costituzionale
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non oggetto di specifica valutazione sostanziale nella decisione
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non oggetto di specifica valutazione sostanziale nella decisione
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non oggetto di specifica valutazione sostanziale nella decisione
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non oggetto di specifica valutazione sostanziale nella decisione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di denuncia dei vizi di legittimità dedotti nei primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone, a pena di inammissibilità, il deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso con adeguata indicazione per consentirne il reperimento
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La contrattazione collettiva di diritto comune vincola, di regola, solo i soggetti che vi abbiano aderito o siano iscritti alle associazioni stipulanti; il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un diverso CCNL sulla sola base della categoria economica del datore di lavoro.
- L'art. 2070 c.c. non è criterio generale per individuare il contratto collettivo applicabile nei rapporti regolati da contrattazione di diritto comune; può rilevare, al più, come parametro esterno per valutare la sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.
- Chi deduce in cassazione il travisamento di documenti deve rispettare rigorosamente il principio di specificità, trascrivendo il contenuto rilevante dei documenti e indicando con precisione dove siano reperibili negli atti di causa, pena l'inammissibilità.
- È inammissibile in cassazione la censura fondata su una questione nuova, se non risulta trattata nella decisione impugnata e non siano indicati i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione nei gradi di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per riproporre in modo sostanzialmente assertivo una diversa lettura delle prove o dei documenti già valutati o non specificamente localizzati.
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