Cassazione Civile, Ordinanza n. 16967/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un atto di divisione del 1916 che aveva costituito una servitù di passaggio tra due lotti originariamente in comunione. La parte attrice sosteneva che il titolo servisse solo il transito per la coltivazione del fondo e che, con la trasformazione negli anni ’70 di una preesistente stalla/fienile in abitazione e con un ulteriore ampliamento nel 2000, la servitù fosse stata aggravata ai sensi dell’art. 1067 c.c.; inoltre lamentava la presenza di una legnaia e di vasi posti a ridosso del confine, deducendo un’occupazione del proprio terreno e atti emulativi ex art. 833 c.c., con richiesta di rimozione dei manufatti. In subordine, chiedeva l’accertamento dell’estinzione della servitù per non uso. La Corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo che il titolo originario contemplasse già l’accesso a una casa, che la servitù non fosse limitata al solo uso agricolo e che i manufatti insistessero su suolo della resistente. In Cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: (1) nullità per sostituzione del consigliere relatore senza le formalità di legge; (2) violazione delle norme del codice civile del 1865 e delle clausole del titolo, per errata individuazione del contenuto della servitù; (3) violazione degli artt. 1063-1067 c.c. per mancato riconoscimento dell’aggravamento a seguito del mutamento di destinazione del fondo dominante; (4) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per errata attribuzione del terreno contestato alla resistente; (5) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione e per asserita errata applicazione del D.M. n. 55/2014; (6) violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. e vizio di motivazione in tema di condanna per lite temeraria; (7) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto: inammissibile il primo motivo perché la sostituzione del relatore nel giudizio d’appello integra una mera irregolarità interna; inammissibile il secondo perché mirava in realtà a contestare l’interpretazione del titolo costitutivo senza individuare specifiche regole ermeneutiche violate; inammissibile il terzo perché non si confrontava con la ratio decisiva della sentenza d’appello, che aveva escluso l’aggravamento sulla base del titolo originario che già contemplava anche esigenze abitative; inammissibile il quarto perché tendeva a una rivalutazione del materiale probatorio; inammissibile il quinto per genericità sulla compensazione delle spese e per mancato confronto con la ratio sulla liquidazione; inammissibile il sesto perché la motivazione sulla lite temeraria era stata resa e il motivo non coglieva la reale ratio; inammissibile il settimo perché ancora una volta censurava in modo ipotetico la regolazione delle spese e il contributo unificato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La sua inosservanza nella sostituzione del relatore in appello non determina nullità del giudizio, ma una mera irregolarità interna priva di incidenza sulla validità della sentenza.
La violazione di legge deve essere dedotta con argomentazioni specifiche che confrontino la sentenza con le norme asseritamente violate; non è sufficiente una generica contestazione dei fatti o dell’interpretazione del titolo.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte non adeguatamente messo in discussione dal ricorrente.
Richiamati solo come norme invocate dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del titolo costitutivo della servitù; la Corte non ne affronta un autonomo contenuto precettivo nel merito.
L’aggravamento della servitù va valutato alla luce del titolo costitutivo; se il titolo già comprendeva l’uso abitativo, non è configurabile aggravamento per la successiva trasformazione del fondo dominante.
Invocato per gli asseriti atti emulativi; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la pretesa rivendica del terreno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei confini di proprietà.
La doglianza sull’onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio riservata al giudice di merito.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la relativa decisione non è censurabile in cassazione se non nei limiti rigorosi consentiti.
La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non si confronta con la ratio secondo cui la liquidazione operata era comunque conforme al decreto invocato.
La condanna per lite temeraria è stata confermata sulla base dell’oggettiva manipolazione interpretativa del dato testuale; il motivo che la contesta deve confrontarsi con tale specifica ratio.
La denuncia di difetto di motivazione è infondata quando la sentenza d’appello contiene una motivazione espressa e coerente sulla statuizione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di ricorso inammissibile va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la violazione di legge non può essere dedotta in modo apodittico: il ricorrente deve individuare la norma violata, trascrivere o richiamare la ratio della decisione impugnata e spiegare specificamente il contrasto tra le due.
- La contestazione dell’interpretazione di un titolo costitutivo di servitù non integra, di regola, una violazione di legge se in realtà mira a ottenere una diversa lettura del documento o una nuova valutazione del fatto.
- L’aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c. va apprezzato in relazione al contenuto originario del titolo: se il titolo già contempla l’uso contestato, il successivo mutamento di destinazione del fondo dominante non comporta, di per sé, aggravamento.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso deve attaccare specificamente quella ratio; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di riesame del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.
- La compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura non indica una specifica violazione delle regole di riparto delle spese.
- La condanna per responsabilità aggravata richiede che la sentenza individui una condotta processuale connotata da evidente infondatezza o manipolazione del dato testuale; la censura deve misurarsi con tale specifica motivazione.
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