Cassazione Civile, Sentenza n. 35866/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia favorevole al contribuente, sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto e sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., per non aver ritenuto necessario che il contribuente dimostrasse non solo l'esistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta, ma anche l'entità e la durata del loro possesso come circostanze sintomatiche per collegare le spese contestate ai redditi stessi. In sostanza l'Agenzia lamentava che la CTR avesse omesso di richiedere la prova dell'entità e della persistenza delle disponibilità finanziarie impiegate per le spese-indice contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perche' la sentenza impugnata non si era confrontata con i principi di giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 38 richiede al contribuente, quale prova contraria idonea a superare la presunzione di maggior reddito, documentazione che attesti non solo l'esistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta, ma anche l'entità e la durata del relativo possesso, cosi' da dimostrare la reale disponibilità dei redditi per sostenere le spese contestate. La Corte ha inoltre ricordato che l'ufficio non puo' ampliare in giudizio i fondamenti dell'accertamento oltre quanto indicato nell'avviso. Per questi motivi la sentenza della CTR e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la determinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma autorizza l'accertamento sintetico basato sugli indici di capacità di spesa, ma prevede la possibilita' per il contribuente di fornire prova contraria mediante idonea documentazione. Tale prova non riguarda solo la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche l'entità e la durata del loro possesso, elementi necessari a dimostrare che le spese contestate sono state sostenute con quei redditi
Richiamato in relazione al regime delle presunzioni. L'Agenzia invocava l'assorbimento delle presunzioni probatorie da parte della prova contraria documentale del contribuente
Norma sul criterio della prova. La censura dell'Agenzia mirava a far valere che l'onere della prova e la sua ripartizione richiedono che il contribuente dimostri entità e durata delle disponibilità contestate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento di legittimità per il ricorso in cassazione, invocato per violazione di norme e falsa applicazione delle stesse
Massime di principio
- In accertamenti sintetici ex art. 38 d.P.R. 600/1973 il contribuente che vuole superare la presunzione di maggior reddito deve fornire idonea documentazione non solo sull'esistenza di redditi esenti o sottoposti a ritenuta, ma anche sull'entità e sulla durata del loro possesso; tali elementi consentono di stabilire la riconducibilità delle spese contestate a tali redditi
- Gli estratti conto e gli estratti del conto titoli che mostrano importi e date sono strumenti probatori privilegiati per dimostrare entità e persistenza delle disponibilità e distinguere un semplice transito da una reale disponibilità finanziaria
- L'amministrazione non puo' in sede giudiziale ampliare le ragioni dell'accertamento oltre quanto indicato nell'avviso; l'atto impositivo delimita l'ambito dei motivi che possono essere utilizzati in giudizio
- Se il giudice di merito non si confronta con la giurisprudenza consolidata sull'onere della prova e sulla natura della documentazione richiesta dall'art. 38, la decisione e' suscettibile di cassazione e rinvio per nuovo esame
- In pratica, in situazioni analoghe il contribuente dovrebbe produrre documentazione temporale e quantitativa (movimentazioni, giacenze, documenti di smobilizzo) per dimostrare che le somme erano effettivamente a sua disposizione nel periodo rilevante; in mancanza di tale prova la presunzione di maggior reddito puo' essere confermata
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