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Sentenza

Sentenza del 13/09/2024 n. 5321 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07120229023672777000 (notificata 24.01.2023) relativa a più cartelle per complessivi € 6.144,38. Il ricorrente deduceva mancata notifica delle cartelle, prescrizione (decennale) della pretesa tributaria, decadenza e difetto di motivazione nel calcolo degli interessi. La resistente contestava la decadenza/prescrizione sostenendo che la cartella era stata notificata nel 2015 e, nel merito, sosteneva che per il controllo automatizzato non era obbligatorio l'avviso bonario; inoltre eccepiva che l'intimazione non fosse impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Campania, sez. 8) ha rigettato l'appello presentato da DP1 Napoli - Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la prova della notifica (una videata del sistema interno) insufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella relativa all'IRPEF 2011. Ha inoltre dichiarato inammissibile la nuova documentazione prodotta in appello (la prova della notifica), applicando la riforma dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 introdotta dal D.Lgs. n. 222/2023, che limita la produzione di nuovi mezzi di prova in appello salvo eccezioni molto ristrette; la Corte ha ritenuto operativa la nuova disciplina per gli appelli introdotti dopo la pubblicazione (3/1/2024). Poiché mancava prova valida della notifica, è stata dichiarata prescritta la pretesa tributaria vantata dall'appellante. Condanna dell'appellante al rimborso delle spese di grado pari a € 800,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 19

    La resistente aveva sostenuto che l'intimazione non rientrava negli atti impugnabili elencati nell'art. 19; tuttavia il giudice di primo grado ha ritenuto l'intimazione comunque impugnabile in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, tale da generare interesse a agire ex art. 100 c.p.c.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 58 (nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 222/2023)

    "Art. 58 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis"

    La Corte ha applicato il nuovo art. 58 per escludere l'ammissione in appello della prova della notifica prodotta dall'Agenzia, ritenendo che la documentazione fosse nuovo mezzo di prova non indispensabile e che l'ufficio non avesse giustificato l'impossibilità di produrla in primo grado.

  • D.Lgs. 222/2023, art. 4, comma 2

    "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere ... bb ... che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."

    Interpretazione della Corte: la lettera bb) (sostituzione dell'art.58) è immediatamente operativa per i giudizi di appello instaurati dopo la pubblicazione del decreto (3/1/2024); pertanto, l'appello introdotto dopo tale data è soggetto alla nuova disciplina che limita la produzione di nuovi mezzi di prova.

  • Codice di procedura civile, art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal primo giudice: l'intimazione di pagamento, pur non elencata testualmente nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, costituisce atto funzionale che dà luogo all'interesse a agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

  • DPR 600/1973 art. 36-bis e DPR 633/1972 art. 54-bis

    La cartella che ricadeva sulla resistente attiene a un controllo automatizzato ex artt. 36-bis (IRPEF, DPR 600/73) e 54-bis (IVA, DPR 633/72) sulla dichiarazione mod. Unico 2011; la resistente aveva sostenuto che per tale controllo non era obbligatorio l'avviso bonario, ma la questione centrale decisa è stata la mancanza di prova della notifica e la prescrizione.

  • Codice di procedura civile, art. 345 c.p.c.

    Richiamato come riferimento alla disciplina probatoria derogata dall'art. 58 del D.Lgs. 546/1992; la resistente aveva invocato deroghe alla disciplina generale delle prove in appello.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento, pur non essendo espressamente elencata nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, può essere considerata atto impugnabile perché atto funzionale che porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria e genera interesse ad agire (richiamo all'art. 100 c.p.c.).
  • La prova della notifica di atti tributari deve essere documentata con elementi idonei ed efficaci: una semplice videata o annotazione del sistema informatico interno dell'ufficio non è, di norma, sufficiente a dimostrare l'effettiva notificazione.
  • Con la riforma (D.Lgs. n.222/2023) il giudizio di appello è soggetto a severi limiti nella produzione di nuovi mezzi di prova: nuovi documenti e prove in appello sono ammessi solo se il collegio li ritiene indispensabili o se la parte dimostra l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile a sé.
  • Bisogna verificare attentamente le regole intertemporali: alcune disposizioni della riforma (in particolare la sostituzione dell'art. 58) sono state rese immediatamente applicabili ai giudizi di appello introdotti dopo la pubblicazione; pertanto chi agisce in appello dopo la data di entrata in vigore non potrà in genere depositare nuove prove già disponibili in primo grado.
  • In presenza di contestazioni sulla notifica e rischio di prescrizione, il contribuente o l'amministrazione devono curare la produzione tempestiva e adeguata della prova documentale già in primo grado; l'assenza di idonea documentazione può portare alla declaratoria di prescrizione della pretesa tributaria.
  • Per evitare l'inammissibilità di prove in appello, l'ente impositore deve anticipare e depositare in primo grado tutti i documenti relativi alla notifica (ricevute, avvisi di consegna, attestazioni dell'ufficiale notificante, raccomandate A/R o PEC con ricevuta), oppure motivare e dimostrare la causa non imputabile che ha impedito la produzione.

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