Sentenza del 13/09/2024 n. 785 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia ha rettificato il classamento risultante in catasto per il compendio sito nel Comune di Galliera (Foglio 50, particella 2, sub 1, via San Francesco n.1, piano T-1): la denuncia di variazione DOCFA del 18/04/2017 aveva portato all'attribuzione della categoria D/7 e alla rendita di € 9.390,00 in luogo della categoria E/3 con rendita € 13.122,00. La società ha contestato, in via preliminare, l'illegittimità dell'atto per omesso sopralluogo e mancata instaurazione del contraddittorio; nel merito ha sostenuto che l'unità dovesse rimanere classificata in E/3 (non D/7) e, in subordine, ha contestato la rettifica di valore che ha determinato la nuova rendita.
La decisione
La CTP di Bologna aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia Romagna (Sez. 9), in riforma, ha accolto il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati gli argomenti dell'Amministrazione: ha escluso l'obbligo di sopralluogo quando l'atto si fonda su una denuncia DOCFA presentata dal contribuente; ha inoltre ritenuto corretta l'attribuzione della categoria D/7 alla discarica, osservando che l'eventuale esaurimento per l'accoglimento di nuovi rifiuti non implica per sé la cessazione dell'attività (es.: gestione post-operativa, trattamento rifiuti, captazione di biogas) e che la natura economico-imprenditoriale dell'impianto giustifica la categoria D/7 anziché la categoria E. In conseguenza la Corte ha rigettato il ricorso della società e confermato la legittimità dell'accertamento BO0041XXX/2018; ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
Cass. (giurisprudenza)
Secondo la giurisprudenza richiamata, il sopralluogo non è necessario quando l'Amministrazione procede all'attribuzione della categoria catastale sulla base di una denuncia di variazione catastale (DOCFA) presentata dal contribuente; pertanto l'assenza di sopralluogo o di contraddittorio non invalida automaticamente l'atto di accertamento in tali ipotesi.
Cass. (giurisprudenza)
La giurisprudenza ha chiarito che una discarica pubblica che svolge attività di gestione rifiuti e captazione di biogas, con autonomia funzionale e reddituale, costituisce unità immobiliare soggetta ad accatastamento nella categoria D/7 (attività industriale) e che la presenza di finalità o vincoli di pubblico interesse non esclude la rilevanza economico-imprenditoriale ai fini della classificazione catastale.
Denuncia DOCFA
La DOCFA è strumento tecnico idoneo a costituire presupposto per l'attribuzione di categoria catastale; se nella denuncia non è attestata la cessazione dell'attività o lo stato che giustifichi un diverso inquadramento, l'Amministrazione può legittimamente attribuire la categoria risultante dalla DOCFA anche senza sopralluogo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale opera sulla base di una denuncia DOCFA presentata dal contribuente, non sussiste in automatico l'obbligo di effettuare un sopralluogo o di avviare un contraddittorio in loco per rendere legittimo l'atto di accertamento.
- L'esaurimento della capacità di accoglienza di una discarica non equivale automaticamente alla cessazione dell'attività: l'attività post-operativa (bonifica, trattamento, captazione di biogas) può mantenere la natura economico-produttiva dell'impianto e giustificare la classificazione in D/7.
- La presenza di vincoli amministrativi o finalità di pubblica utilità non esclude di per sé la qualificazione catastale come bene produttivo (D/7) se l'unità svolge funzioni con autonomia reddituale e organizzativa.
- Il contenuto della DOCFA è rilevante: l'assenza nella denuncia di indicazioni di cessazione dell'attività o di cambiamenti sostanziali dello stato d'uso rafforza la validità dell'attribuzione catastale operata dall'Amministrazione.
- In sede di giudizio tributario le spese possono essere compensate quando le questioni giuridiche sono complesse e dirimenti per entrambe le parti.
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