Sentenza del 12/09/2024 n. 3097 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha emesso avviso di accertamento IMU 2012 contestando omissione o infedele dichiarazione di alcuni terreni agricoli e aree fabbricabili e ha sostenuto la mancata applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 504/92; in appello ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. 504/92 e dell'art. 58 del d.lgs. 446/97
La decisione
La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto provata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (conduzione diretta dei terreni e iscrizione nella previdenza agricola) per l'agevolazione IMU ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 504/92, ha escluso la prevalenza dell'argomento secondo cui il percepimento della pensione escluderebbe l'agevolazione (richiamando il principio consolidato da Cass. Sez. Trib. 15/05/2023 n.13192 e l'interpretazione autentica ex art.78-bis d.l. 104/2020), ha ritenuto insufficiente la prova offerta dal Comune (art. 2697 c.c.) e ha rigettato l'appello. Condanna del Comune alle spese di giudizio per € 3.608,00 oltre accessori
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 9
L'art. 9 riconosce agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; la Corte ha interpretato la norma in combinato con la normativa successiva ritenendo che l'iscrizione alla previdenza agricola sia il requisito decisivo per l'agevolazione
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 2
Richiamato dall'appellante come norma applicabile; la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione ostasse al riconoscimento dell'agevolazione una volta provati i requisiti soggettivi
d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 446 - art. 58
Richiamato dall'appellante nell'impugnazione; non è risultato ostativo al riconoscimento del beneficio una volta accertata l'iscrizione alla previdenza agricola
Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elenchi comunali coltivatori)
La giurisprudenza e la Corte richiamano il regime storico che individua i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nelle liste comunali come beneficiari delle agevolazioni
Risoluzione MEF 1/DF/2018
Interpretazione amministrativa che conferma che i benefici spettano anche ai soggetti titolari di pensione se permangono iscritti alla previdenza agricola; richiamata dalla contribuente e considerata coerente dal Collegio
Corte di Cassazione, sentenza n. 13745 del 31.5.2017
Pronuncia citata dall'appellante che sosteneva l'esclusione dell'agevolazione per il pensionato; il Collegio però ha ritenuto tale orientamento superato da successivo arresto della Cassazione e dalle norme interpretative
Corte di Cassazione, Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13192
Arresto ritenuto decisivo dal Collegio: la permanenza dell'iscrizione alla previdenza agricola costituisce l'unica condizione per la fruizione dei benefici fiscali sui terreni agricoli, quindi il percepimento della pensione non esclude automaticamente l'agevolazione
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - art. 78-bis
Norma di interpretazione autentica richiamata per sostenere la applicazione retroattiva della nozione che esclude la rilevanza del solo stato di pensionato ai fini dell'agevolazione IMU
Codice civile - art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato che l'ente impositore non ha fornito la prova contraria necessaria a dimostrare l'assenza dei requisiti dichiarati dalla contribuente
Massime di principio
- Per l'agevolazione IMU sui terreni agricoli il requisito decisivo è l'iscrizione alla previdenza agricola e la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; il percepimento della pensione non è di per sé causa di esclusione
- La documentazione che attesti la conduzione diretta dei terreni e l'iscrizione alla previdenza agricola per l'anno di imposta è determinante: occorre produrre evidenze specifiche (iscrizione, versamenti, elenchi comunali, dichiarazioni)
- L'onere della prova circa l'assenza dei requisiti spetta all'ente impositore; senza prova contraria l'atto di accertamento è destinato a essere annullato
- Vanno verificate le modifiche normative e gli atti di interpretazione autentica (es. art. 78-bis DL 104/2020) nonché la giurisprudenza più recente, perché possono incidere retroattivamente sulla valutazione dei requisiti
- In caso di contribuenti pensionati, verificare l'effettiva permanenza dell'iscrizione alla previdenza agricola: se sussiste, il contribuente può godere delle agevolazioni anche se percepisce una pensione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2024Sentenza del 12/09/2024 n. 1096 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 12 set 2024Sentenza del 12/09/2024 n. 2370 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 12 set 2024Sentenza del 12/09/2024 n. 778 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 12 set 2024Sentenza del 12/09/2024 n. 159 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 12 set 2024Sentenza del 12/09/2024 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 12 set 2024Sentenza del 12/09/2024 n. 734 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →