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Sentenza

Sentenza del 13/09/2024 n. 2379 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso IRPEF relativo al periodo d'imposta 2019, in relazione alla mancata fruizione in dichiarazione dell'agevolazione per i lavoratori impatriati prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015. L'Agenzia ha motivato il diniego richiamando la circolare n. 33/E, secondo la quale non sarebbe ammessa una dichiarazione integrativa a favore del contribuente oltre i termini ordinari, e che in mancanza di richiesta al datore di lavoro o di evidenza nella dichiarazione nei termini, il regime agevolativo risulterebbe precluso. Il ricorrente ha censurato la valenza vincolante della circolare e ha sostenuto che l'unico adempimento richiesto dalla norma è il trasferimento della residenza in Italia e il possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio, non configurandosi decadenze ulteriori.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (Lombardia, sez. VIII) ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione opera in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e che la mancata fruizione in dichiarazione non impedisce al contribuente di richiedere il rimborso anche oltre i termini ordinari della dichiarazione, mediante istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla legge, poiché la dichiarazione mantiene la natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di lite per Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 16 D.lgs. 147/2015 (come modificato dall'art. 5 D.L. 34/2019)

    "I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ... concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano."

    La Corte ha ritenuto che, avendo il contribuente i requisiti sostanziali previsti dall'art. 16, il regime agevolativo si applica e non può essere escluso per mere omissioni formali nella dichiarazione od in sede di rapporto con il datore di lavoro.

  • art. 16 D.lgs. 147/2015, comma 2

    "Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238 ..."

    Richiama l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione (anche particolari categorie e cittadini extra-UE con requisiti specifici); la Corte si è limitata ad accertare il possesso dei requisiti sostanziali nel caso concreto.

  • art. 16 D.lgs. 147/2015, comma 3

    "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza ... e per i quattro periodi successivi."

    Stabilisce l'efficacia temporale del regime agevolativo; la Corte ha considerato operativa l'agevolazione a partire dal periodo di imposta del trasferimento di residenza.

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 2

    Riferimento formale per la nozione di trasferimento di residenza ai fini fiscali; usato per definire il presupposto soggettivo della norma agevolativa.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E

    L'Ufficio aveva invocato la circolare per sostenere l'inammissibilità della dichiarazione integrativa a favore oltre i termini; la Corte ha ritenuto che la circolare non possa creare adempimenti ostativi al rimborso quando la legge riconosce il diritto sostanziale e quando sussistono i termini di legge per l'istanza di rimborso.

  • Disposizione sui 48 mesi per istanza di rimborso (prevista dalla normativa sui rimborsi tributari)

    "limiti dei 48 mesi previsti dalla legge"

    La Corte ha ritenuto che il contribuente possa richiedere il rimborso entro il termine quadriennale previsto dalla normativa sui rimborsi, considerata la possibilità di emendare la dichiarazione di scienza mediante istanza di rimborso.

Massime di principio

  • Se il contribuente possiede i requisiti sostanziali previsti dall'art. 16 D.lgs. 147/2015 (lavoratori impatriati), la mancata indicazione del beneficio nella dichiarazione o la mancata richiesta al datore di lavoro non escludono automaticamente il diritto al rimborso tributario.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non possono introdurre adempimenti o decadenze oltre quelli previsti dalla legge che, se non sussistenti, non possono precludere il diritto sostanziale al beneficio.
  • La dichiarazione dei redditi mantiene natura di dichiarazione di scienza e può essere emendata attraverso istanza di rimborso nei limiti temporali previsti dalla legge (qui indicati in 48 mesi); pertanto, è possibile correggere omissioni che portino a un pagamento in eccesso d'imposta.
  • In situazioni di incertezza interpretativa (es. interpello presentato), la presentazione della domanda di rimborso e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti possono essere efficaci per tutelare il diritto al beneficio.
  • È prudente conservare e produrre prova del trasferimento della residenza, dei periodi di non-residenza antecedenti, dell'effettivo svolgimento dell'attività prevalentemente in Italia e di ogni comunicazione/interpello con l'Amministrazione, poiché il diritto al rimborso resta subordinato alla prova dei presupposti sostanziali.
  • Occorre però osservare i termini di legge per le istanze di rimborso; il diritto sostanziale non è illimitato nel tempo ed è soggetto alla disciplina dei termini prescrizionali/decadenziali previsti dalla normativa tributaria.

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