DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222
Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua la delega in materia di disabilità per rafforzare l’accessibilità delle pubbliche amministrazioni e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Introduce obblighi nel PIAO, nella valutazione della performance, nella presenza di un responsabile dedicato e nelle carte dei servizi. Si applica alle PA e, per alcune disposizioni, ai concessionari di pubblici servizi; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Accessibilità e inclusione delle persone con disabilità nelle pubbliche amministrazioni
Accessibilità e inclusione delle persone con disabilità nella pubblica amministrazione
Il decreto attua la delega in materia di disabilità con l’obiettivo di garantire l’accessibilità delle pubbliche amministrazioni e un trattamento uniforme dei lavoratori con disabilità su tutto il territorio nazionale. La disciplina si fonda sul rispetto della normativa europea e internazionale e sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Nozione di accessibilità
Ai fini del decreto, per accessibilità si intende l’accesso e la fruibilità, in condizioni di eguaglianza con gli altri, di:
- ambiente fisico;
- servizi pubblici, inclusi servizi elettronici e di emergenza;
- informazione e comunicazione;
- sistemi informatici e tecnologie dell’informazione;
- contenuti in Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili.
La tutela può essere perseguita anche mediante misure specifiche per le diverse disabilità, meccanismi di assistenza e accomodamenti ragionevoli.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Per i concessionari di pubblici servizi si applicano solo le disposizioni degli articoli 7 e 8.
Le autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del decreto nel rispetto della propria autonomia regolamentare e organizzativa.
PIAO, programmazione e figure responsabili
Nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, le amministrazioni devono individuare tra il personale in servizio un dirigente amministrativo, oppure altro dipendente equiparato, con esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità, anche attestata da specifica formazione.
Questa figura:
- definisce le modalità e le azioni relative alla sezione del PIAO richiamata dalla norma;
- propone la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- propone la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
- propone gli obiettivi formativi annuali e pluriennali.
Le funzioni possono essere svolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, se dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, tali previsioni possono essere applicate anche tramite forme di gestione associata.
Inclusione e accessibilità come obiettivi di performance
Il decreto modifica il d.lgs. 150/2009 per integrare l’inclusione sociale e l’accessibilità tra i criteri di valutazione della performance.
In particolare, la performance individuale e organizzativa deve tenere conto del raggiungimento degli obiettivi di effettiva inclusione e accesso delle persone con disabilità. Gli obiettivi devono essere impostati anche in funzione della corretta allocazione delle risorse e devono assicurare inclusione e possibilità di accesso.
Tra gli indicatori di performance viene aggiunto anche quello relativo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione strategica di piena accessibilità delle amministrazioni.
Partecipazione delle associazioni e del Garante
Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al RUNTS partecipano, secondo modalità definite dall’Organismo indipendente di valutazione e sentito il dirigente competente, alla formazione della sezione del PIAO relativa alle misure di accessibilità e inclusione.
Tali associazioni partecipano anche alla predisposizione delle proposte formulate dal dirigente per le parti del Piano relative a programmazione strategica, gestione del capitale umano e sviluppo organizzativo.
Le associazioni rappresentative iscritte al RUNTS e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possono inoltre presentare osservazioni, secondo le modalità definite dall’OIV, sui profili relativi all’accesso e all’inclusione sociale:
- al piano della performance, quando sia previsto;
- alla relazione annuale di cui al d.lgs. 150/2009.
Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro
Il decreto interviene sull’articolo 39-ter del d.lgs. 165/2001 per rafforzare la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro.
La norma viene resa funzionale all’attuazione delle misure di accessibilità e la soglia numerica inizialmente prevista viene soppressa. Il responsabile è individuato nell’ambito del personale in servizio e deve essere scelto prioritariamente tra:
- dirigenti di ruolo;
- altri dipendenti.
È richiesta preferibilmente esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità, anche comprovata da specifica formazione.
Carte dei servizi e diritti degli utenti
Le amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi devono indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio con riferimento alla effettiva accessibilità per le persone con disabilità.
La carta deve evidenziare la normativa vigente di settore e indicare in modo chiaro e accessibile per le varie disabilità:
- i diritti esigibili dagli utenti, anche di natura risarcitoria;
- le modalità per esercitarli;
- gli organi o le autorità di controllo presso cui farli valere.
Tutela contro la violazione degli standard di accessibilità
Il d.lgs. 198/2009 viene integrato per ricomprendere tra le situazioni tutelabili anche la mancata attuazione o la violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi, oppure la violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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