Cassazione Civile, Ordinanza n. 25335/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente universitario, in servizio presso l’azienda ospedaliero-universitaria, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della sola Università per il pagamento di una somma a titolo di equiparazione stipendiale ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, relativa al periodo settembre 2012-settembre 2014. L’Università aveva proposto opposizione al decreto, chiamando in causa il Policlinico; l’opposizione era stata rigettata e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione l’Università ha dedotto: 1) violazione dell’art. 106 c.p.c., sostenendo che la chiamata del Policlinico fosse volta a far valere una garanzia impropria e non solo a escludere la propria legittimazione passiva; 2) violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761/1979, assumendo che l’obbligazione di pagamento non potesse gravare sulla sola Università, anche in considerazione di un lodo arbitrale del 20 aprile 2012 che avrebbe regolato i rapporti interni con la Regione/Azienda e posto a carico di quest’ultima il reperimento delle somme necessarie. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché i motivi non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Università. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, nelle controversie relative al personale universitario strutturato nel SSN la legittimazione passiva appartiene sia all’Università sia all’azienda ospedaliera, con possibile solidarietà dell’obbligazione verso il dipendente ex art. 1294 c.c. Inoltre, ha rilevato che la Corte d’appello aveva fondato la decisione anche su una seconda ratio autonoma: anche a voler qualificare la chiamata del Policlinico come domanda di garanzia, l’Università avrebbe dovuto impugnare specificamente l’omessa pronuncia del primo giudice sulla manleva, cosa non fatta. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché il lodo arbitrale invocato non era stato trascritto né adeguatamente localizzato nel fascicolo e, comunque, riguardava soltanto i rapporti interni fra debitori solidali, non opponibili al creditore che agisce contro uno solo di essi. L’Università è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con distrazione in favore del difensore di uno di essi, e sono stati applicati gli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La chiamata del terzo è stata scrutinata alla luce della sua effettiva finalità processuale; la censura è stata ritenuta non decisiva perché non coglieva tutte le rationes decidendi.
Il ricorrente deve trascrivere o comunque indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, precisandone localizzazione e produzione; il difetto comporta inammissibilità del motivo.
L’obbligazione verso il dipendente può essere considerata solidale tra i soggetti pubblici coinvolti, salvo che risulti un titolo o una legge che ne imponga la parziarietà.
Il creditore può agire nei confronti di uno solo dei debitori solidali, e gli accordi interni non gli sono opponibili.
Gli accordi o i titoli che regolano i rapporti interni tra coobbligati rilevano solo nei rapporti interni di regresso/contribuzione, non nei confronti del creditore.
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
Richiamato quale base normativa dell’equiparazione stipendiale e del meccanismo di versamento delle somme necessarie, ma non ritenuto idoneo a escludere la legittimazione passiva dell’Università verso il dipendente.
La proposta del relatore è stata trattata nel rito camerale non partecipato.
Il controricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono state dichiarate sussistenti le condizioni per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al personale universitario strutturato nel servizio sanitario nazionale, la domanda di differenze retributive può essere proposta nei confronti di entrambi i soggetti pubblici coinvolti, poiché uno è parte del rapporto di impiego e l’altro del rapporto di servizio; la legittimazione passiva è quindi concorrente e può tradursi in obbligazione solidale verso il lavoratore.
- Per vincere in cassazione è necessario censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: se una sola ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque destinato al rigetto.
- La deduzione di errori processuali o di violazioni di legge che si fondano su atti o documenti richiede il rigoroso rispetto dell’onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., con trascrizione delle parti rilevanti o puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo.
- Gli accordi o provvedimenti che regolano i rapporti interni fra debitori solidali non possono essere opposti al creditore che abbia agito contro uno solo di essi; essi incidono soltanto sui rapporti interni di regresso e contribuzione.
- Se il giudice di primo grado non ha pronunciato su una domanda di garanzia o manleva, la parte interessata deve dedurre in appello il vizio di omessa pronuncia, non potendo limitarsi a contestare l’interpretazione della chiamata in causa.
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