Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13878/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il cliente aveva incaricato un avvocato di presentare due querele. Dopo le richieste di archiviazione del pubblico ministero del 21 e 29 novembre 2002 e le successive opposizioni, il Tribunale di Macerata aveva disposto l’archiviazione dei procedimenti. L’avvocato, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, predispose due ricorsi per Cassazione contro i provvedimenti di archiviazione, sottoscritti personalmente dal cliente, che furono dichiarati inammissibili perché non sottoscritti da un difensore abilitato. Il cliente convenne quindi l’avvocato davanti al Tribunale di Ancona chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, deducendo violazione dei doveri professionali e, in particolare, degli obblighi di informazione circa l’assenza di abilitazione e l’esito dei ricorsi. L’avvocato contestò la domanda, propose riconvenzionale e chiamò in garanzia l’assicuratore. Il Tribunale, con sentenza del 7-14 marzo 2011, rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1/2018 depositata il 9 gennaio 2018, rigettò l’appello principale del cliente e quello incidentale dell’assicuratore. Ritenne che l’avvocato avesse prospettato e sconsigliato la proposizione personale dei ricorsi, avvertendo del concreto rischio d’inammissibilità, e che non fosse tenuto a prospettare con certezza l’esito negativo, stante la questione giurisprudenziale controversa. In Cassazione il cliente formulò due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., denunciò violazione degli artt. 1176, secondo comma, 1218 e 2236 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la giurisprudenza già esistente rendeva prevedibile l’inammissibilità e che l’avvocato non avrebbe dovuto redigere i ricorsi né accompagnarne il deposito; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lamentò l’omesso esame di documenti e del fatto che l’informazione avrebbe dovuto riguardare il sicuro esito negativo dei ricorsi, contestando che nel 2002 vi fosse un contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva in una critica alla valutazione di merito della diligenza professionale compiuta dalla Corte d’appello e non indicava la probabilità di accoglimento che avrebbe avuto un ricorso proposto da un difensore abilitato. La Corte ha inoltre rilevato che era stato accertato in fatto che l’avvocato aveva avvertito il cliente del concreto rischio d’inammissibilità in caso di proposizione personale; tale rischio, in presenza di un precedente contrario, non equivale alla certezza dell’esito, e neppure un precedente difforme delle Sezioni Unite consente di prospettare un esito certo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma lamentava la mancata valutazione di elementi istruttori; inoltre, la pretesa mancata comunicazione di un esito sicuramente negativo non costituiva un fatto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La doglianza, invero, si risolve in una critica in merito alla valutazione, operata dalla Corte territoriale, sulla diligenza richiesta al professionista (valutazione, come tale, di per sè insindacabile in sede di legittimità), senza peraltro far alcuna menzione sulla probabilità di accoglimento del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione ove il ricorso fosse stato presentato da difensore autorizzato; al riguardo va, peraltro, rilevato che risulta accertato in fatto che l’avvocato avesse prospettato al cliente il concreto rischio di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ove proposto personalmente; concreto rischio che, in effetti, è quello che sussiste in caso di precedente giurisprudenziale contrario, mentre nessuna certezza può essere prospettata neanche nell’ipotesi (quale quella di specie) di precedente difforme principio enunciato dalle sezioni unite.

    La valutazione della diligenza professionale compiuta dal giudice di merito non può essere trasformata in sede di legittimità in una diversa valutazione dei fatti; nel caso esaminato era stato accertato che il cliente era stato avvertito del concreto rischio d’inammissibilità dei ricorsi personali, senza che fosse necessario prospettare come certo un esito negativo.

  • art. 1218 c.c.

    La doglianza, invero, si risolve in una critica in merito alla valutazione, operata dalla Corte territoriale, sulla diligenza richiesta al professionista (valutazione, come tale, di per sè insindacabile in sede di legittimità), senza peraltro far alcuna menzione sulla probabilità di accoglimento del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione ove il ricorso fosse stato presentato da difensore autorizzato; al riguardo va, peraltro, rilevato che risulta accertato in fatto che l’avvocato avesse prospettato al cliente il concreto rischio di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ove proposto personalmente; concreto rischio che, in effetti, è quello che sussiste in caso di precedente giurisprudenziale contrario, mentre nessuna certezza può essere prospettata neanche nell’ipotesi (quale quella di specie) di precedente difforme principio enunciato dalle sezioni unite.

    Nel giudizio di responsabilità per inadempimento professionale, la censura deve confrontarsi con gli accertamenti sulla condotta e con la concreta possibilità di conseguire il risultato; non basta dedurre in astratto che il professionista avrebbe dovuto evitare l’attività contestata.

  • art. 2236 c.c.

    La doglianza, invero, si risolve in una critica in merito alla valutazione, operata dalla Corte territoriale, sulla diligenza richiesta al professionista (valutazione, come tale, di per sè insindacabile in sede di legittimità), senza peraltro far alcuna menzione sulla probabilità di accoglimento del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione ove il ricorso fosse stato presentato da difensore autorizzato; al riguardo va, peraltro, rilevato che risulta accertato in fatto che l’avvocato avesse prospettato al cliente il concreto rischio di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ove proposto personalmente; concreto rischio che, in effetti, è quello che sussiste in caso di precedente giurisprudenziale contrario, mentre nessuna certezza può essere prospettata neanche nell’ipotesi (quale quella di specie) di precedente difforme principio enunciato dalle sezioni unite.

    La Corte non enuncia una regola autonoma sull’ambito applicativo dell’art. 2236 c.c.; nel rigettare la censura sottolinea che la contestazione della diligenza professionale non può prescindere dalla valutazione concreta della condotta e della probabilità del risultato.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza, invero, si risolve in una critica in merito alla valutazione, operata dalla Corte territoriale, sulla diligenza richiesta al professionista (valutazione, come tale, di per sè insindacabile in sede di legittimità), senza peraltro far alcuna menzione sulla probabilità di accoglimento del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione ove il ricorso fosse stato presentato da difensore autorizzato; al riguardo va, peraltro, rilevato che risulta accertato in fatto che l’avvocato avesse prospettato al cliente il concreto rischio di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ove proposto personalmente; concreto rischio che, in effetti, è quello che sussiste in caso di precedente giurisprudenziale contrario, mentre nessuna certezza può essere prospettata neanche nell’ipotesi (quale quella di specie) di precedente difforme principio enunciato dalle sezioni unite.

    La disposizione era invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ricava una distinta interpretazione: la censura è ricondotta alla contestazione della valutazione di merito sulla diligenza professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Come già chiarito da questa Corte, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio previsto dal n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, non la mancata valutazione di singoli documenti, prove o argomentazioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014).

    Per dedurre il vizio di omesso esame occorre specificare il fatto storico, il dato da cui risulta, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività; non è sufficiente indicare elementi istruttori non esaminati.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014).

    Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità e localizzazione degli atti e documenti deve essere rispettato insieme all’indicazione puntuale del fatto storico asseritamente omesso; la censura non è sufficiente se si limita a richiamare documenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    La declaratoria d’inammissibilità di un ricorso presentato dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sulla diligenza professionale, quando investe l’apprezzamento concreto della condotta e delle circostanze accertate, non è riesaminabile in Cassazione mediante una mera critica alla valutazione stessa; la censura deve confrontarsi con la motivazione e indicare gli elementi che renderebbero giuridicamente errato l’apprezzamento.
  • L’obbligo informativo del professionista non implica necessariamente la prospettazione come certo di un esito processuale negativo quando la questione presenti un contrasto giurisprudenziale; è sufficiente, secondo l’accertamento di merito qui confermato, che il cliente sia stato avvertito del concreto rischio di inammissibilità.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico discusso e decisivo, non l’omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto rilevante è stato comunque preso in esame.
  • Per denunciare in Cassazione l’omesso esame di un fatto, il ricorrente deve identificarlo con precisione, indicare il dato dal quale risulta, specificare come e quando sia stato discusso tra le parti e illustrarne la decisività; la deduzione di una questione o di un’argomentazione non soddisfa tale onere.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.