Cassazione Penale, Ordinanza n. 16850/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero. Non vi è stata alcuna rivalutazione nel merito della condanna di primo grado, che resta quindi ferma nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibili gli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per detenzione di un coltello in violazione della normativa sulle armi. Nel testo si chiarisce che l'ordinanza di appello aveva reputato aspecifici i motivi di gravame: la doglianza sull'insussistenza di prove del possesso del coltello non si confrontava con le deposizioni di due testimoni valorizzate dal primo giudice; la tesi secondo cui il giovane visto all'esterno del bar non fosse l'imputato non si confrontava con le dichiarazioni della titolare del bar e di un altro teste, ritenute credibili e riscontrate; l'invocazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. era formulata in modo apodittico; anche la censura sul diniego dei benefici era generica. Il ricorso per cassazione si limitava, secondo la Corte, a una mera affermazione sulla mancata valutazione dei motivi di appello e sulla loro ammissibilità, senza però confrontarsi con le ragioni dell'inammissibilità già indicate dal giudice di appello.
Norme richiamate
La sentenza di merito aveva ritenuto integrata la violazione relativa al porto/detenzione del coltello; la Corte di cassazione non entra nel merito della fattispecie, ma prende atto della condanna per tale reato.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile sul piano della specificità, poiché proposta senza spiegare le ragioni concrete della sua invocabilità.
In via implicita, l'inammissibilità dei motivi di appello per aspecificità è posta a fondamento della decisione impugnata e della declaratoria di inammissibilità del ricorso che non si confronta con tale ratio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata; una censura meramente assertiva sulla mancata valutazione dei motivi non è sufficiente.
- L'inammissibilità per aspecificità dei motivi di appello è correttamente affermata quando le doglianze non si misurano con gli elementi probatori specificamente valorizzati dal giudice di primo grado.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una motivazione concreta sulle ragioni della meritevolezza del beneficio; una mera invocazione della norma è insufficiente.
- Le censure sul diniego di benefici o sul trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da argomentazioni specifiche e non generiche; in difetto, sono inidonee a scalfire la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, salvo esoneri, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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