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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04876/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per plurimi reati, censurando in particolare: 1) l'asserita illogicità della motivazione sulla mancata derubricazione del furto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo di aver agito in buona fede per soddisfarsi su beni della società in ragione di pretesi crediti verso i soci; 2) l'asserita illogicità della motivazione sulla mancata esclusione della recidiva, deducendo di non avere una personalità delinquenziale e di aver manifestato solo insofferenza al rispetto delle regole. La Corte ha però rilevato che le censure riproducevano sostanzialmente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e chiedevano, in realtà, una nuova valutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse già esaminato e correttamente respinto i motivi difensivi con motivazione congrua e non illogica, escludendo sia la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia l'assenza dei presupposti per la recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione all'applicazione della recidiva confermata nei giudizi di merito.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato nella descrizione dei reati contestati, in relazione al vincolo della continuazione.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato insieme agli artt. 610 e 611 c.p. nella contestazione di un tentativo di violenza privata/pressione indebita, come ricostruita dalla sentenza.

  • art. 610 c.p.

    Richiamato nella formulazione della contestazione penale riportata nell'ordinanza.

  • art. 611 c.p.

    Richiamato nella formulazione della contestazione penale riportata nell'ordinanza.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato per il delitto di furto la cui qualificazione è stata confermata dai giudici di merito.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato tra le norme violate nella condanna confermata in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Indicato come parametro dei soli vizi deducibili in cassazione: la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se non in presenza di un vizio riconducibile a tale norma.

  • art. 13 giugno 2000, n. 186 Corte cost.

    Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi contrari, il ricorrente inammissibile va condannato anche al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera riproposizione dei motivi di appello: il ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di illogicità della motivazione deve indicare un effettivo vizio argomentativo manifesto o una contraddittorietà decisiva; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura delle prove o una nuova rivalutazione del merito.
  • La qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la concreta riferibilità della condotta a una pretesa giuridicamente azionabile e, comunque, una condotta coerente con la soddisfazione di tale pretesa; la sottrazione di beni di valore eccedente e l'assenza di una quantificazione della pretesa rendono incompatibile tale inquadramento.
  • La recidiva può essere confermata quando la sentenza di merito valorizza una marcata insofferenza del soggetto al rispetto delle regole, desumendola anche dalla commissione di ulteriori reati contestati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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