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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07638/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato l'agente della riscossione alla rifusione delle spese giudiziali in favore della contribuente, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il giudice dell'ottemperanza, preso atto del pagamento del residuo contributo unificato, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha liquidato le spese del giudizio in favore della contribuente nella somma di 30 euro oltre accessori. Il ricorrente, difensore distrattario, ha censurato tale statuizione deducendo violazione dell'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, delle tabelle parametriche allegate, nonché degli artt. 15 del d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice liquidato i compensi professionali senza motivazione e in misura inferiore ai minimi parametrici rispetto al valore della lite (120 euro), nonostante il notevole scostamento rispetto ai parametri medi e minimi applicabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. 55/2014, i parametri costituiscono criteri di orientamento e il giudice deve motivare lo scostamento solo quando esso sia apprezzabile rispetto ai parametri medi; nel caso concreto, la liquidazione di 30 euro risultava del tutto irrisoria e ingiustificata, anche rispetto ai minimi tabellari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel sistema successivo al d.m. n. 55 del 2014, i parametri forensi non hanno natura di minimi inderogabili, ma fungono da criterio di riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso.
  • Il giudice deve dare specifica motivazione solo quando la liquidazione si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi; uno scostamento marcato e ingiustificato può integrare violazione di legge.
  • La motivazione della liquidazione delle spese è necessaria soprattutto quando la parte vittoriosa abbia depositato una nota spese analitica; in mancanza, è sufficiente l'indicazione complessiva delle voci, salvo contestazione specifica.
  • In sede di impugnazione, se la decisione viene riformata, il giudice può dover provvedere anche alla liquidazione delle spese del grado precedente applicando la disciplina vigente al momento della decisione.
  • Una liquidazione delle spese palesemente irrisoria rispetto al valore della controversia e ai parametri applicabili è censurabile per violazione dei criteri normativi di determinazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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