Cassazione Civile, Ordinanza n. 05595/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il recupero di Euro 28.335,52, oltre accessori, a titolo di rimborso parziale di prestiti personali concessi a tre soggetti indicati come dipendenti di un ente, con cessione del quinto dello stipendio. L’ente propose opposizione sostenendo di non essere debitore, di non avere alle dipendenze i tre soggetti e di non aver mai rilasciato i benestare; disconobbe inoltre le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla società. Il Tribunale respinse l’opposizione ritenendo necessaria la querela di falso. La Corte d’appello, invece, accolse il gravame dell’ente, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente il disconoscimento delle sottoscrizioni e priva di valore probatorio la documentazione in mancanza di verificazione. La società ricorse per cassazione con sei motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché l’appellante avrebbe chiesto solo la sospensione ex art. 295 c.p.c.; 2) violazione di giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione del Tribunale sulla necessità della querela di falso; 3) inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e mancata prova di un tempestivo disconoscimento; 4) violazione delle regole sul disconoscimento e sulla verificazione delle scritture private ex artt. 214, 215 e 221 c.p.c.; 5) erronea applicazione delle norme sul disconoscimento e sull’onere della prova, sostenendo che l’ente avrebbe dovuto indicare in modo puntuale tutti gli organi rappresentativi; 6) violazione delle norme sulla responsabilità civile, per il rigetto della domanda risarcitoria subordinata proposta dalla società per asserito affidamento incolpevole e per omessa vigilanza dell’ente sul comportamento di una collaboratrice volontaria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto, confermando che il giudice d’appello poteva rivalutare la questione della efficacia probatoria della documentazione, che il disconoscimento era stato rituale e puntuale, e che non era necessaria la querela di falso. Ha inoltre escluso la pertinenza della censura sulla responsabilità civile perché la motivazione di merito era coerente con la qualificazione della domanda e con l’assenza di accertamenti sui presupposti della responsabilità invocata. Il ricorso è stato quindi respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione, giudicato interno, inammissibilità dell’appello, disconoscimento delle scritture e riparto dell’onere probatorio, affermando che l’ente aveva tempestivamente e chiaramente contestato l’autenticità dei documenti e che, in tale situazione, il giudice di merito poteva escluderne il valore probatorio senza necessità di querela di falso. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque riferito a una responsabilità ex artt. 1228 e 2049 c.c. non accertata in fatto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice d'appello decide la questione devoluta sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti e di una diversa qualificazione giuridica, restando nei limiti del petitum e della causa petendi.
L'appello è ammissibile quando dal motivo emergano in modo comprensibile la decisione censurata e la questione devoluta; nel caso concreto l'impugnazione era sufficientemente specifica rispetto alla contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti.
Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni minime autonomamente decisive; impugnando uno degli elementi della statuizione, si riapre la questione nella sua interezza.
Richiamato in relazione al giudicato interno, ma escluso che si fosse formato un giudicato sulla necessità della querela di falso.
La parte contro cui è prodotta una scrittura privata può disconoscerne la sottoscrizione; nel caso deciso il disconoscimento dell'ente è stato ritenuto rituale e sufficiente.
Il mancato tempestivo disconoscimento comporta riconoscimento tacito, ma nella fattispecie la Corte ha escluso che vi fosse stato un riconoscimento tacito dei documenti.
La querela di falso non era necessaria, poiché l'ente non contestava una firma comunque imputabile a un proprio rappresentante, ma negava che le sottoscrizioni fossero riferibili a soggetti collegati all'ente.
Il riparto dell'onere probatorio segue la corretta qualificazione del disconoscimento: una volta validamente contestata la sottoscrizione, la parte che intende avvalersi del documento deve attivare gli strumenti processuali idonei a confermarne l'autenticità.
Richiamato con riguardo alla tempestività del disconoscimento dei documenti anche nelle memorie di trattazione.
Richiamato nel primo motivo come pretesa domanda di sospensione del giudizio, ma la Corte ha escluso che l'appello fosse limitato a tale questione.
La censura basata su tale norma è stata ritenuta inconferente, poiché i presupposti fattuali della responsabilità per fatto dell'ausiliario non erano stati accertati.
Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno, ma la Corte ha ritenuto che la domanda non fosse correttamente censurata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito che il nesso di occasionalità necessaria non sussiste quando la condotta dell'agente sia sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio delle mansioni; nel caso concreto non erano comunque provati i presupposti della responsabilità del preponente.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice può confermare o riformare la decisione anche sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro i limiti del petitum e della causa petendi devoluti con l'impugnazione.
- Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni minime autonomamente decisive; se l'appello investe uno degli elementi della questione, l'intera questione torna esaminabile dal giudice del gravame.
- La contestazione dell'autenticità di una scrittura privata può essere validamente svolta con disconoscimento quando la sottoscrizione non sia imputabile a un rappresentante dell'ente; in tal caso non è necessaria la querela di falso.
- Se la parte contro cui è prodotto il documento disconosce tempestivamente la sottoscrizione, il documento perde efficacia probatoria salvo verificazione o altro mezzo idoneo a confermarne l'autenticità; il relativo onere ricade su chi intende avvalersene.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o invoca norme la cui applicazione presuppone fatti non accertati.
- La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. richiede un nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e illecito; tale nesso manca quando la condotta dell'agente costituisce uno sviluppo non imprevedibile, ma i presupposti fattuali della responsabilità devono comunque risultare provati.
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