Cassazione Civile, Ordinanza n. 05745/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito dell'ente consortile su un'istanza di rimborso presentata da un consorziato per contributi di bonifica versati dal 2003 al 2010. Il contribuente sosteneva che la propria azienda agricola non avesse ricevuto alcun beneficio dalle opere di bonifica, affermando di essersi dotata autonomamente di un sistema di elettrificazione e di aver provveduto con mezzi propri all'irrigazione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che il consorzio non avesse specificamente dimostrato l'effettivo beneficio arrecato ai fondi e l'efficienza attuale delle opere di bonifica. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme del processo tributario perché il ricorso del contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile: le cartelle relative alle annualità in questione erano state regolarmente notificate, pagate e mai impugnate nei termini, sicché la pretesa tributaria era divenuta definitiva. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme in tema di contributi consortili e di prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente posto a carico del consorzio la prova del beneficio arrecato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le cartelle di pagamento per le annualità 2003-2010, essendo state notificate, pagate e non impugnate, avevano reso definitiva la pretesa tributaria; di conseguenza la domanda di rimborso non poteva essere proposta ed il giudizio doveva essere dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha ritenuto che, rispetto a cartelle regolarmente notificate, pagate e non impugnate nel termine, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto su un rimborso non potesse essere proposto, con conseguente inammissibilità della domanda.
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai contributi consortili e al presupposto del beneficio fondiario.
artt. 10 e 11 R.D. n. 215/1933
Richiamati nel secondo motivo a fondamento della disciplina dei contributi di bonifica e del loro presupposto.
Richiamati nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice tributario.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova sull'esistenza del beneficio consortile.
sentenza Cass. n. 17990/2015
È stata considerata non utilizzabile come fondamento della domanda di rimborso per annualità diverse da quelle oggetto del presente giudizio; non è stato ritenuto prospettabile neppure un giudicato esterno.
Massime di principio
- Quando un avviso o una cartella relativa a un tributo/contributo è stato ritualmente notificato, pagato e non impugnato nei termini, la pretesa diviene definitiva e non può essere indirettamente rimessa in discussione mediante un autonomo ricorso contro il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso.
- L'azione di rimborso non è ammissibile se mira, in sostanza, a rimettere in discussione una pretesa ormai consolidata per mancata impugnazione dell'atto impositivo nei termini decadenziali.
- L'eventuale sopravvenienza di una pronuncia favorevole resa su annualità diverse non consente, di per sé, di superare la definitività delle annualità oggetto di causa né di invocare automaticamente un giudicato esterno.
- Se il giudice accerta che la causa non poteva essere proposta per difetto originario di ammissibilità, la cassazione può avvenire senza rinvio.
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