Ordinanza n. 1198/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Commissione d’Esame Ispettori presso la D.G.T. del Sud – Sede di Napoli, emesso il -OMISSIS- e notificato in pari data, avente ad oggetto l'annullamento dell'intera procedura di esame di abilitazione all’attività di ispettore "Modulo - Tipo B", ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000 e del D.D. 40/2022 e di ogni atto presupposto e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento dell'intera procedura di esame di abilitazione all'attività di ispettore "Modulo - Tipo B", disposto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 e del D.D. 40/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Commissione d'Esame Ispettori presso la D.G.T. del Sud – sede di Napoli ha annullato l'intera procedura di esame di abilitazione all'attività di ispettore "Modulo - Tipo B". La contestazione riguardava l'applicazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 in relazione a una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato, il quale aveva attestato di non essere stato ammesso ai benefici previsti dall'art. 444 c.p.p. È invece emerso che, anteriormente alla sottoscrizione della dichiarazione, il candidato era stato destinatario di una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di lesioni personali e minaccia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che la dichiarazione sostitutiva fosse obiettivamente non veridica. La precedente sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. rendeva falsa l'attestazione di non avere beneficiato di tale istituto; ne conseguiva la legittimità dell'applicazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 e il difetto del fumus boni iuris. Il giudice non ha ravvisato la necessità di procedere alla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Consente l'applicazione delle conseguenze previste per le dichiarazioni sostitutive non veritiere; il TAR ne ha ritenuto legittima l'applicazione in presenza di una dichiarazione obiettivamente falsa.
Rileva perché il candidato aveva ricevuto una sentenza resa ai sensi di tale disposizione, contrariamente a quanto dichiarato.
D.D. 40/2022
Indicato quale ulteriore base normativa del provvedimento di annullamento della procedura d'esame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La dichiarazione sostitutiva con cui un candidato attesta di non avere beneficiato dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è obiettivamente non veritiera quando risulti, anteriormente alla dichiarazione, una sentenza pronunciata ai sensi della medesima disposizione, anche per reati diversi da quelli oggetto della procedura selettiva.
- La non veridicità obiettiva di una dichiarazione sostitutiva legittima l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 75 d.P.R. 445/2000, con conseguente difetto del fumus boni iuris della domanda cautelare diretta a sospendere il provvedimento adottato su tale presupposto.
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