Cassazione Civile, Ordinanza n. 13561/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di due contribuenti, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 e di due atti di contestazione sanzionatoria, emessi per la ripresa a tassazione di capitali detenuti all’estero e non dichiarati. Gli atti erano stati adottati a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito operazioni riferite a una struttura estera con beneficiari individuati nei contribuenti. In primo grado la CTP di Firenze aveva accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo insussistente la prova della detenzione di capitali non dichiarati. In appello, però, la CTR Toscana aveva dichiarato l’impugnazione dell’Ufficio inammissibile per asserita tardività. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente confuso il termine per proporre l’appello con il diverso termine per la costituzione dell’appellante in giudizio. I contribuenti hanno resistito con controricorso aderendo al ricorso dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che, nel processo tributario, il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza decorre dalla notificazione della sentenza stessa e si riferisce alla notificazione del ricorso in appello; distinto da esso è il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria, la cui inosservanza comporta inammissibilità. Nel caso concreto, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata il 30 giugno 2014 e l’appello era stato notificato il 13 ottobre 2014, tenuto conto della sospensione feriale applicabile ratione temporis, il termine risultava rispettato; anche il deposito del ricorso notificato era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formulato denunciando la violazione processuale come vizio di nullità della decisione impugnata.
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
stabilisce il termine di sessanta giorni per impugnare le sentenze tributarie, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
regola la proposizione dell’appello e rinvia alle forme di notificazione previste per il processo tributario.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per le forme del ricorso in appello mediante notificazione.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
prevede il termine di trenta giorni per la costituzione dell’appellante mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità se inosservato.
richiamato per la sospensione feriale dei termini applicabile nel periodo considerato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per impugnare la sentenza è distinto dal termine per la costituzione in giudizio: il primo riguarda la notificazione dell’atto di appello, il secondo il deposito del ricorso presso la segreteria.
- L’inammissibilità per tardività dell’impugnazione può essere dichiarata solo quando sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza senza che sia stata effettuata la notificazione dell’appello.
- La costituzione dell’appellante oltre il termine di trenta giorni non incide sulla tempestività della proposizione dell’appello, ma sulla ritualità della costituzione stessa.
- Nella verifica della tempestività dell’impugnazione occorre considerare anche la sospensione feriale dei termini, se applicabile ratione temporis.
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