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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21153/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta da una società contro una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; la società aveva quindi proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine lungo di sei mesi, applicando il rito del lavoro previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011 per tali opposizioni. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2, 4, commi 4 e 5, e 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché degli artt. 433 e 434 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la possibilità di conversione/sanatoria del rito e che, quindi, l'appello proposto con citazione non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha confermato che, nelle controversie di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada introdotte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, si applica il rito del lavoro; di conseguenza l'appello deve essere proposto con ricorso e la tempestività va valutata con riguardo alla data di deposito dell'atto in cancelleria. Poiché nella specie l'atto di appello era stato depositato il 7 giugno 2018, dopo la scadenza del termine lungo decorrente dal 28 novembre 2017, l'impugnazione era tardiva. La Corte ha inoltre escluso che l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, relativo alla salvezza degli effetti processuali nel caso di mutamento del rito in primo grado, possa essere invocato in appello per sanare la tardività derivante dall'erronea proposizione dell'appello con citazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione è stato considerato decisivo ai fini della tardività dell'appello; conta la sua scadenza rispetto al deposito dell'atto.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    Nel regime delle opposizioni a sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada si applica il rito del lavoro, con conseguente necessità di proporre l'appello con ricorso.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    La norma sulla salvezza degli effetti processuali in caso di mutamento del rito è riferita al solo mutamento del rito in primo grado e non è estensibile all'errore nelle modalità di proposizione dell'appello.

  • art. 2 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al rito applicabile.

  • art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al rito applicabile.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sul rito del lavoro per l'appello.

  • art. 434 c.p.c.

    L'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro deve essere proposto con ricorso secondo le modalità previste da tale norma.

  • art. 156 c.p.c.

    È stato richiamato per escludere che la sanatoria dell'atto irregolare possa operare quando l'appello, pur eventualmente sanabile, non sia stato depositato entro il termine di impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento per la trattazione camerale e la definibilità accelerata del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del procedimento camerale in caso di manifesta inammissibilità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012

    È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al rito del lavoro, quando l'appello deve essere proposto con ricorso, la tempestività dell'impugnazione si valuta in base alla data di deposito dell'atto in cancelleria, non già alla sola data di avvio della notificazione.
  • L'erronea proposizione dell'appello con citazione, anziché con ricorso, non consente di superare la decadenza se l'atto non è stato comunque depositato entro il termine per impugnare.
  • La sanatoria degli atti processuali irregolari non può operare in modo da elidere una decadenza già maturata per tardivo deposito dell'impugnazione.
  • La disciplina di salvezza degli effetti processuali prevista per il mutamento del rito riguarda il mutamento disposto in primo grado e non è estensibile alla diversa ipotesi di errore nelle modalità di proposizione dell'appello.
  • Per le opposizioni a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada introdotte dopo il d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione il rito del lavoro anche in grado di appello, con i relativi requisiti formali e temporali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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