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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30322/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società di autonoleggio ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione di merito resa in opposizione a ingiunzione di pagamento relativa a oltre duemila verbali per violazioni del Codice della strada. Nel giudizio originario la società aveva contestato la propria legittimazione passiva come soggetto solidalmente obbligato; il Comune aveva replicato che i verbali non opposti e non pagati erano divenuti titolo esecutivo e che l'opposizione era tardiva e inammissibile. Con la revocazione la società ha dedotto: 1) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte avesse ritenuto deciso e motivato un punto in realtà non esaminato, ossia la questione della qualità di locatrice della società e della sua soggezione alla responsabilità solidale; 2) nullità dell'ordinanza per difetto di sottoscrizione del giudice estensore e per difetto assoluto di motivazione, con questione di legittimità costituzionale della disciplina della revocazione nella parte in cui non consente di censurare la nullità dei provvedimenti di cassazione; 3) revocazione per sopravvenuto ius superveniens favorevole, poiché la disciplina dell'art. 196, comma 1, cod. strada sarebbe stata modificata in senso più favorevole escludendo la responsabilità solidale della società di autonoleggio, con ulteriore dubbio di costituzionalità per mancata previsione di tale ipotesi tra i casi di revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non integrassero l'errore revocatorio di fatto richiesto dall'art. 391-bis c.p.c., perché miravano in realtà a contestare errori di diritto, errori di giudizio o valutazione, ovvero a riaprire il merito della controversia già definita con l'ordinanza precedente. Ha inoltre escluso che il sopravvenire di una disciplina più favorevole dell'art. 196 cod. strada possa costituire causa di revocazione della decisione della Corte di cassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita in modo rigoroso la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai soli casi di errore di fatto, escludendo errori di diritto, di giudizio o di valutazione e il sopravvenire di norme più favorevoli.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore meramente percettivo, su un fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, non in una diversa valutazione delle questioni trattate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta del relatore per la trattazione camerale non ha carattere decisorio e non richiede motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per affermare che, nel procedimento camerale dinanzi alla sezione semplice, la Corte pronuncia con ordinanza.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 380-bis.1 c.p.c. per il rito camerale della decisione in cassazione.

  • art. 134, comma 1, c.p.c.

    l'ordinanza collegiale deve essere sottoscritta dal presidente.

  • art. 372 c.p.c.

    esclude l'ammissibilità di documenti prodotti in revocazione se non rientrano tra quelli consentiti, soprattutto quando servono a dimostrare la fondatezza delle censure nel merito.

  • art. 196, comma 1, d.lgs. 285/1992

    la censura sul suo mutamento normativo è ritenuta estranea al perimetro della revocazione della decisione di cassazione.

  • art. 3 R.D. n. 639/1910

    richiamato quale base dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel giudizio originario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che la Costituzione non impone al legislatore di prevedere, nella revocazione delle sentenze di cassazione, ulteriori casi oltre quelli delineati dalla legge.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio a oggetto e presupposti rigorosamente tipizzati: può fondarsi solo su un errore di fatto percettivo, non su errori di diritto, di motivazione, di valutazione o sulla pretesa ingiustizia della decisione.
  • L'errore di fatto revocatorio sussiste solo se vi è contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione e quella risultante dagli atti, a condizione che la decisione si fondi su una supposizione meramente percettiva e non su un apprezzamento giuridico o valutativo.
  • Non è deducibile in revocazione della sentenza o ordinanza di cassazione il sopravvenire di una disciplina normativa più favorevole, quando ciò implichi la riapertura del giudizio di merito o il superamento del giudicato.
  • Nel giudizio di revocazione delle decisioni di cassazione non sono ammissibili censure volte a rimettere in discussione il thema decidendum originario o a contestare l'assorbimento di questioni che la Corte abbia ritenuto superate dalla ratio decidendi.
  • Il procedimento camerale di trattazione in cassazione prevede una proposta del relatore priva di natura decisoria; pertanto, la sua eventuale sinteticità o incompletezza non integra di per sé un vizio del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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