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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12329/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da un’azione per l’accertamento dell’esatto confine tra fondi confinanti e della proprietà di un muro di pietra a secco posto lungo la linea di confine. In primo grado, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale ha individuato la linea di confine e ha distinto due tratti del muro: il tratto A, ritenuto in comproprietà per mancata prova contraria alla presunzione di comunione del muro divisorio, e il tratto B, ritenuto di proprietà esclusiva delle controparti. La corte d’appello ha confermato integralmente. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 880 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tratto A del muro, tra fondi a dislivello, avrebbe dovuto essere attribuito in proprietà esclusiva al proprietario del fondo superiore per funzione di sostegno e contenimento; secondo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 880 e 938 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il tratto B sarebbe stato realizzato sconfinando sul fondo altrui e che, pertanto, sarebbe operativa l’accessione invertita, con conseguente attribuzione della striscia occupata e applicazione dell’art. 880 c.c. anche a quel tratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., il caso rientrava nella doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; quanto alla dedotta violazione di legge, ha osservato che la questione della proprietà del muro per effetto del dislivello dei fondi costituiva un tema nuovo, non affrontato nella sentenza impugnata, e il motivo era comunque privo di specificità e di corretta autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni: improprio richiamo al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in regime di doppia conforme, e novità della questione sull’art. 938 c.c., non trattata nei gradi di merito, con conseguente difetto di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non decisiva e, in concreto, inammissibile perché fondata su questioni nuove e non specificamente riprodotte nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che i motivi introducevano questioni nuove e non trattate in appello, difettando di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, perché il ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo riprodotto puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti e limitandosi a richiami generici.

  • art. 880 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l’attribuzione del muro al proprietario del fondo superiore in presenza di dislivello tra i fondi, ma la questione è stata considerata nuova e non esaminabile nel giudizio di legittimità.

  • art. 938 c.c.

    È stato invocato per sostenere l’accessione invertita in caso di sconfinamento nella proprietà altrui, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato definito con il rito accelerato per ricorsi inammissibili/improcedibili/manifesta infondatezza, con decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore dei controricorrenti per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende, ritenendola dovuta nel procedimento definito con il rito accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta, alla luce del precedente delle Sezioni Unite citato in motivazione.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. per escludere una ragione di incompatibilità del consigliere delegato nel collegio definitorio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta specificamente le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non introdotte ritualmente nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione sotto le voci di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il richiamo generico ad atti o deduzioni di merito non basta se non sono riprodotti i passaggi rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • Quando la censura investe la qualificazione giuridica di una porzione di muro di confine o l’applicazione di regole speciali sulla proprietà dei muri tra fondi, la deduzione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto già compiuti nei gradi di merito.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può comportare oltre alle spese anche le ulteriori condanne previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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