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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37792/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita avente ad oggetto celle refrigeranti. La società acquirente, dopo aver riassunto la causa davanti al tribunale competente, aveva chiesto in via principale l'esatto adempimento della prestazione della venditrice e il risarcimento dei danni da ritardo; in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione della caparra e il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione e all'inattività della sede. La venditrice aveva resistito chiedendo il rigetto della domanda e aveva proposto riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento della controparte, il pagamento del prezzo residuo di 100.000 euro, la prosecuzione della consegna delle ultime celle e il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'acquirente e accolto quella riconvenzionale della venditrice. Nel ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che l'appello si limitasse a riproporre censure già disattese dal primo giudice, mentre il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul dedotto inadempimento della venditrice per la mancata consegna di tre celle di spessore 11 cm; 2) violazione dell'art. 1206 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse ritenuto senza adeguata base che l'acquirente non avesse compiuto gli atti necessari per consentire alla venditrice l'installazione delle celle; 3) violazione dell'art. 1453 c.c. e degli artt. 132 e 112 c.p.c., per non avere esaminato il dedotto grave inadempimento della venditrice relativo alla mancata fornitura delle celle da 11 cm, nonostante la conferma contenuta in una lettera della stessa e nonostante le risultanze della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto non rispettato il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo adeguato i fatti di causa, in particolare il contenuto del contratto e lo svolgimento del rapporto. Inoltre, ha affermato che il primo motivo era inammissibile perché, a fronte di una dedotta omessa pronuncia, non riportava compiutamente il contenuto dell'atto di appello, in violazione dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o difetti motivazionali, miravano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale minimo costituzionale, qui non ravvisabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa chiara, completa ed autosufficiente, tale da consentire alla Corte la comprensione della controversia senza ricorrere ad altri atti o fonti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando si deduce l'omessa pronuncia su motivi di appello, il ricorso deve riportare compiutamente il contenuto dell'atto di gravame, così da consentire il controllo della Corte sulla decisività e non novità delle questioni.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L'ammissibilità del sindacato di legittimità su nullità processuali resta subordinata al rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità processuale o omessa pronuncia devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 1206 c.c.

    La censura che invochi la mora del creditore è inammissibile se mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto sull'adempimento delle obbligazioni e sugli atti necessari a consentire la prestazione.

  • art. 1453 c.c.

    La deduzione di grave inadempimento non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e della gravità dell'inadempimento accertata dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè in caso di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente non solo nell'enunciazione dei motivi, ma anche nell'esposizione dei fatti e degli atti rilevanti: la mancanza di una narrazione chiara e completa della vicenda processuale comporta inammissibilità.
  • La censura di omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume in modo completo il contenuto del motivo stesso, perché la Corte deve poter verificare immediatamente la decisività e la novità della questione.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua apparente veste, mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: non basta allegare che la decisione sia sbagliata o contraria alle prove, occorrendo un vizio radicale della motivazione, direttamente percepibile dal testo della sentenza.
  • La domanda di cassazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla gravità dell'inadempimento o sulla rilevanza delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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