Cassazione Civile, Sentenza n. 22497/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune licenziò Marco Chiosi (dipendente in servizio dal 1986, passato al part-time al 50% dal 1/1/2005) per avere instaurato, dal 1/12/2011, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato presso il Comune di Comazzo senza preventiva autorizzazione. Chiosi impugnò il licenziamento chiedendone la nullità, il reintegro e il risarcimento, deducendo che i dipendenti con rapporto a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% non sono assoggettati alla disciplina autorizzativa di cui all'art. 53, commi 7-13, d.lgs. 165/2001 (art. 53 comma 6 esclude l'applicazione dei commi 7-13 a tali part-time). Il Comune insisteva invece sull'obbligo di autorizzazione basato anche sui commi 58 e 58-bis dell'art. 1 della legge n. 662/1996 e su disposizioni come l'art. 92 del d.lgs. 267/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la decisione di merito che aveva dato ragione a Marco Chiosi. La Corte ha ritenuto che, alla stregua della disciplina vigente e del combinato disposto di legge e regolamenti, il regime autorizzativo degli incarichi previsto dai commi 7-13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% (che quindi non necessitano della preventiva autorizzazione prevista per altri casi). La Corte ha inoltre interpretato il termine "incarichi" in senso ampio, idoneo a ricomprendere anche rapporti di lavoro subordinato instaurati con altra P.A. Tuttavia ciò non equivale a un obbligo generale di autorizzazione per i part-time al 50%, salvo le specifiche eccezioni indicate (es. comma 58-bis e decreti ministeriali che individuino attività comunque non consentite). Conseguentemente il licenziamento per la causa denunciata è illegittimo. Il ricorso è rigettato; il Comune è condannato alle spese di lite (importi liquidati in sentenza) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto per il ricorso rigettato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53
"I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ... con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento ..." (comma 6); "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità ... salva la deroga prevista ... per i rapporti di lavoro a tempo parziale ..." (comma 1).
La Corte ha accolto l'interpretazione secondo cui il comma 6 esclude l'applicazione della procedura autorizzativa prevista dai commi 7-13 ai part-time con prestazione <=50%, pertanto tali dipendenti non sono soggetti, in via generale, alla preventiva autorizzazione per lo svolgimento di altro lavoro retribuito presso altra P.A.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56-62
"La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ... non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica" (comma 58); "I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza" (comma 58-bis); "Al di fuori dei casi previsti al comma 56 ... è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività ... se non previa autorizzazione" (comma 60).
La Corte ha distinto il comma 56 (che esenta espressamente i part-time <=50%) dalle altre previsioni: la limitazione del comma 58 non si applica ai part-time <=50%, mentre il comma 58-bis è stato interpretato come richiamare la possibilità, per gli enti locali, di definire autorizzazioni o divieti tramite decreti ministeriali; in sostanza non si può ricondurre automaticamente i part-time al 50% all'obbligo generale di autorizzazione previsto per altri casi.
D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, art. 6, comma 2
"Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione ... l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio ..."
Predisposizione normativa che regola autorizzazioni al part-time; la Corte lo considera nel quadro unitario ma conferma che l'esclusione prevista dal rapporto <=50% opera rispetto alla disciplina autorizzativa di cui all'art.53 d.lgs.165/2001.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), art. 92
"I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti."
La Corte ha ritenuto che l'art. 92 non contrasti con la conclusione che i part-time al 50% non siano assoggettati, in via generale, al regime autorizzativo dei commi 7-13 dell'art.53 d.lgs.165/2001; l'art.92 conferma che per alcune fattispecie l'autorizzazione resta prevista.
Costituzione, art. 98
"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione."
Richiama la ratio storica delle incompatibilità nel pubblico impiego e giustifica l'esistenza del regime autorizzativo e dei limiti al cumulo di impieghi; tuttavia la normativa sul part-time <=50% costituisce deroga regolamentata a tale principio.
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 60 (richiamato)
"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione ..."
Esempio della disciplina tradizionale di incompatibilità; la Corte lo richiama per spiegare l'evoluzione normativa verso deroghe e autorizzazioni per il part-time.
Cass. Sez. L, n. 8642 del 12 aprile 2010
"... la normativa consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento."
Giurisprudenza richiamata dalla Corte che sostiene la deroga per i part-time <=50%, utilizzata come supporto interpretativo ma non come unico fondamento della decisione.
Cass. Sez. L, n. 28757 del 7 novembre 2019
"... si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati ..."
Precedente che conferma la lettura secondo cui la deroga opera solo per prestazioni non superiori al 50% e che i part-time oltre il 50% non godono della stessa semplificazione autorizzativa.
Massime di principio
- Il dipendente pubblico con rapporto a tempo parziale e prestazione non superiore al 50% non è, in via generale, assoggettato alla procedura autorizzativa prevista dai commi 7-13 dell'art. 53 d.lgs. 165/2001: pertanto l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro pubblico non richiede automaticamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
- La deroga per il part-time <=50% è normativa e non implica l'automatica liceità di ogni attività: permangono limiti particolari indicati da norme speciali (es. comma 58-bis e decreti ministeriali che individuano attività comunque vietate) e resta il dovere generale di lealtà e di veridicità delle comunicazioni al datore pubblico.
- Se l'attività è svolta in misura superiore al 50% del tempo pieno o ricade in attività espressamente vietate dai decreti ministeriali o da norme speciali, continua a trovare applicazione il regime autorizzativo e l'eventuale inosservanza può giustificare sanzioni disciplinari o decadenza.
- L'uso del termine "incarichi" nell'art. 53 va inteso in senso ampio e può comprendere anche rapporti di lavoro subordinato instaurati con altra pubblica amministrazione.
- Gli atti amministrativi o regolamentari di enti che contrastino con l'esclusione prevista dall'art. 53 comma 6 (cioè che imponessero autorizzazioni per i part‑time <=50%) sono nulli; pertanto il lavoratore può impugnare licenziamenti o provvedimenti disciplinari fondati su tale presupposto.
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