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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22497/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune licenziò Marco Chiosi (dipendente in servizio dal 1986, passato al part-time al 50% dal 1/1/2005) per avere instaurato, dal 1/12/2011, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato presso il Comune di Comazzo senza preventiva autorizzazione. Chiosi impugnò il licenziamento chiedendone la nullità, il reintegro e il risarcimento, deducendo che i dipendenti con rapporto a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% non sono assoggettati alla disciplina autorizzativa di cui all'art. 53, commi 7-13, d.lgs. 165/2001 (art. 53 comma 6 esclude l'applicazione dei commi 7-13 a tali part-time). Il Comune insisteva invece sull'obbligo di autorizzazione basato anche sui commi 58 e 58-bis dell'art. 1 della legge n. 662/1996 e su disposizioni come l'art. 92 del d.lgs. 267/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la decisione di merito che aveva dato ragione a Marco Chiosi. La Corte ha ritenuto che, alla stregua della disciplina vigente e del combinato disposto di legge e regolamenti, il regime autorizzativo degli incarichi previsto dai commi 7-13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% (che quindi non necessitano della preventiva autorizzazione prevista per altri casi). La Corte ha inoltre interpretato il termine "incarichi" in senso ampio, idoneo a ricomprendere anche rapporti di lavoro subordinato instaurati con altra P.A. Tuttavia ciò non equivale a un obbligo generale di autorizzazione per i part-time al 50%, salvo le specifiche eccezioni indicate (es. comma 58-bis e decreti ministeriali che individuino attività comunque non consentite). Conseguentemente il licenziamento per la causa denunciata è illegittimo. Il ricorso è rigettato; il Comune è condannato alle spese di lite (importi liquidati in sentenza) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto per il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53

    "I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ... con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento ..." (comma 6); "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità ... salva la deroga prevista ... per i rapporti di lavoro a tempo parziale ..." (comma 1).

    La Corte ha accolto l'interpretazione secondo cui il comma 6 esclude l'applicazione della procedura autorizzativa prevista dai commi 7-13 ai part-time con prestazione <=50%, pertanto tali dipendenti non sono soggetti, in via generale, alla preventiva autorizzazione per lo svolgimento di altro lavoro retribuito presso altra P.A.

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56-62

    "La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ... non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica" (comma 58); "I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza" (comma 58-bis); "Al di fuori dei casi previsti al comma 56 ... è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività ... se non previa autorizzazione" (comma 60).

    La Corte ha distinto il comma 56 (che esenta espressamente i part-time <=50%) dalle altre previsioni: la limitazione del comma 58 non si applica ai part-time <=50%, mentre il comma 58-bis è stato interpretato come richiamare la possibilità, per gli enti locali, di definire autorizzazioni o divieti tramite decreti ministeriali; in sostanza non si può ricondurre automaticamente i part-time al 50% all'obbligo generale di autorizzazione previsto per altri casi.

  • D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, art. 6, comma 2

    "Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione ... l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio ..."

    Predisposizione normativa che regola autorizzazioni al part-time; la Corte lo considera nel quadro unitario ma conferma che l'esclusione prevista dal rapporto <=50% opera rispetto alla disciplina autorizzativa di cui all'art.53 d.lgs.165/2001.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), art. 92

    "I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti."

    La Corte ha ritenuto che l'art. 92 non contrasti con la conclusione che i part-time al 50% non siano assoggettati, in via generale, al regime autorizzativo dei commi 7-13 dell'art.53 d.lgs.165/2001; l'art.92 conferma che per alcune fattispecie l'autorizzazione resta prevista.

  • Costituzione, art. 98

    "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione."

    Richiama la ratio storica delle incompatibilità nel pubblico impiego e giustifica l'esistenza del regime autorizzativo e dei limiti al cumulo di impieghi; tuttavia la normativa sul part-time <=50% costituisce deroga regolamentata a tale principio.

  • D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 60 (richiamato)

    "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione ..."

    Esempio della disciplina tradizionale di incompatibilità; la Corte lo richiama per spiegare l'evoluzione normativa verso deroghe e autorizzazioni per il part-time.

  • Cass. Sez. L, n. 8642 del 12 aprile 2010

    "... la normativa consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento."

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che sostiene la deroga per i part-time <=50%, utilizzata come supporto interpretativo ma non come unico fondamento della decisione.

  • Cass. Sez. L, n. 28757 del 7 novembre 2019

    "... si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati ..."

    Precedente che conferma la lettura secondo cui la deroga opera solo per prestazioni non superiori al 50% e che i part-time oltre il 50% non godono della stessa semplificazione autorizzativa.

Massime di principio

  • Il dipendente pubblico con rapporto a tempo parziale e prestazione non superiore al 50% non è, in via generale, assoggettato alla procedura autorizzativa prevista dai commi 7-13 dell'art. 53 d.lgs. 165/2001: pertanto l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro pubblico non richiede automaticamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
  • La deroga per il part-time <=50% è normativa e non implica l'automatica liceità di ogni attività: permangono limiti particolari indicati da norme speciali (es. comma 58-bis e decreti ministeriali che individuano attività comunque vietate) e resta il dovere generale di lealtà e di veridicità delle comunicazioni al datore pubblico.
  • Se l'attività è svolta in misura superiore al 50% del tempo pieno o ricade in attività espressamente vietate dai decreti ministeriali o da norme speciali, continua a trovare applicazione il regime autorizzativo e l'eventuale inosservanza può giustificare sanzioni disciplinari o decadenza.
  • L'uso del termine "incarichi" nell'art. 53 va inteso in senso ampio e può comprendere anche rapporti di lavoro subordinato instaurati con altra pubblica amministrazione.
  • Gli atti amministrativi o regolamentari di enti che contrastino con l'esclusione prevista dall'art. 53 comma 6 (cioè che imponessero autorizzazioni per i part‑time <=50%) sono nulli; pertanto il lavoratore può impugnare licenziamenti o provvedimenti disciplinari fondati su tale presupposto.

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