Cassazione Civile, Sentenza n. 22375/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n. 13966/2018 denunciando: (1) contrasto con sentenze passate in giudicato (violazione artt. 391 bis e 395 n.5 c.p.c.), poiché altri giudici avevano ritenuto sussistente il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. dalla Sicilia e Servizi Venture a Sicilia e Servizi; (2) errore revocatorio (art. 395 n.4 c.p.c.) per avere la Corte di cassazione ritenuto, a suo dire senza fondamento e non prospettato dalle parti, che il rapporto di lavoro si fosse già risolto per licenziamento prima del presunto trasferimento d'azienda, argomentazione che avrebbe determinato la negativa sulla sussistenza della continuità del rapporto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità della revocazione basata su contrasto con altre sentenze in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 395 n.5 c.p.c. (revocazione di sentenza della Corte di cassazione per contrasto con altre decisioni è esclusa). Sul secondo motivo ha ritenuto che la circostanza del licenziamento antecedente al presunto trasferimento risultava già dagli atti di primo grado e dunque non fosse un fatto nuovo; inoltre il presunto travisamento espositivo è valutazione degli atti (attività interpretativa) e non idoneo a integrare errore revocatorio. Sono condannate le spese a carico del ricorrente (importi liquidati), e viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Norma richiamata quale criterio per valutare il trasferimento d'azienda e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro: la Corte ha valutato la sussistenza del trasferimento anche in relazione al requisito della contemporanea esistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento.
Richiamato in relazione alla procedura di revocazione; disciplina aspetti procedurali collegati ai rimedi straordinari e alle relative condizioni di ammissibilità.
Interpretato nel senso che la fattispecie di revocazione prevista dal n. 5 non è esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione che siano già passate in giudicato; pertanto il primo motivo è inammissibile.
Consente la revocazione per errori di fatto decisivi non conosciuti all'epoca del giudizio; la Corte ha ritenuto che il fatto dedotto (licenziamento antecedente) fosse già presente negli atti di primo grado e quindi non integrasse materia nuova idonea alla revocazione.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Citato in ordine alla partecipazione del P.M. con conclusioni scritte nel procedimento davanti alla Corte.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 (richiamo all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater)
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, eventualmente dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme amministrative sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'ulteriore obbligo contributivo previsto per impugnazioni integralmente rigettate nei giudizi instaurati dopo la data indicata.
Massime di principio
- Il rimedio per revocazione è molto limitato: non è possibile invocarne l'istituto per far valere un contrasto tra decisioni della Corte di cassazione (art. 395 n.5 c.p.c. è inapplicabile in tal senso).
- L'errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. richiede fatti nuovi o errori di fatto decisivi che non fossero conoscibili e dedotti nel giudizio originario; se il fatto è già negli atti di primo grado la revocazione è inammissibile.
- Il presunto 'travisamento' della prospettazione delle parti è considerato attività interpretativa della Corte e non costituisce, di per sé, fatto idoneo a fondare la revocazione.
- Nelle contestazioni relative al trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. è essenziale accertare la continuità del rapporto di lavoro al momento del trasferimento: la cessazione del rapporto in epoca precedente esclude la prosecuzione automatica con la cessionaria.
- Chi propone rimedi straordinari deve verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti formali di ammissibilità e considerare il rischio di condanna alle spese e agli oneri contributivi aggiuntivi in caso di rigetto.
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