Cassazione Civile, Sentenza n. 22376/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato licenziato senza preavviso in data 11 gennaio 2019 per aver, in 20 occasioni nel periodo 10/02/2017 - 10/03/2017, falsamente attestato i propri ingressi e le uscite dal luogo di lavoro, determinando una prestazione effettiva inferiore a quanto dichiarato (totale assenze pari a 77 ore e 24 minuti). Monterosso ha impugnato la conferma del licenziamento in appello e, poi, in cassazione deducendo principalmente: (i) che la norma richiamata dall'Amministrazione rendeva il licenziamento automatico senza la necessaria valutazione della gravità concreta e del nesso fiduciario; (ii) violazione del principio di proporzionalità tra sanzione e infrazione, per mancata considerazione degli aspetti concreti, oggettivi e soggettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia applicato la disciplina in modo automatico ma abbia svolto una valutazione ampia e motivata della gravità della condotta, considerandone natura reiterata, intenzionalità (modalità fraudolente), durata (77 ore in 20 giorni), assenza di giustificazioni o circostanze eccezionali, e l'incidenza del ruolo ricoperto dal dipendente (responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e referente per la privacy) che rendeva più esigibile una condotta esemplare. La Corte ha inoltre confermato che il giudizio di proporzionalità della sanzione è devoluto al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione sufficiente. È stato anche precisato che un danno economicamente apprezzabile può sussistere anche per poche ore di assenza o poche centinaia di euro indebitamente percepite. Il ricorso è stato quindi respinto e non sono state pronunciate spese dato che l'Amministrazione è rimasta intimata; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
art. 55-quater, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 165/2001
La norma legittima il recesso per fatti disciplinari specifici (tra cui la falsità). La Corte ha però chiarito che l'applicazione non è automatica: il giudice di merito deve valutare concretamente la gravità della condotta e la compromissione del vincolo fiduciario prima di ritenere legittimo il licenziamento.
Attribuisce al giudice del lavoro la valutazione dell'adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto all'addebito. La Cassazione conferma che tale giudizio spetta al giudice di merito e, se motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
art. 3 legge n. 604/1966 e art. 18 legge n. 300/1970
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla tutela contro il licenziamento e alle garanzie sindacali; il ricorso pretendeva violazioni di disposizioni sulla legittimità del licenziamento ma la Corte ha ritenuto infondate tali censure alla luce della valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Prevedono l'obbligo, in determinati giudizi instaurati dopo il 30/1/2013, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il relativo versamento da parte del ricorrente.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale richiamata in ordine al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; qui il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione.
Giurisprudenza di Cassazione: Cass. n. 24574/2016 e Cass. n. 9314/2018
Richiamate come precedenti che chiariscono: (i) le fattispecie di licenziamento previste dall'art. 55-quater sono aggiuntive rispetto alla contrattazione collettiva e il giudice valuta l'adeguatezza della sanzione; (ii) la giusta causa prevista dalla legge non costituisce una destituzione automatica di diritto, restando la verifica in concreto affidata al giudice di merito.
Massime di principio
- L'art. 55-quater d.lgs. 165/2001 non produce un effetto automatico di licenziamento: è necessaria una valutazione concreta della gravità del comportamento e della compromissione del vincolo fiduciario da parte del giudice di merito.
- La falsificazione delle attestazioni di presenza, se reiterata, intenzionale e tale da comportare assenze significative anche per poche ore ripetute, può legittimare il licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, soprattutto se il dipendente ricopre ruoli di particolare responsabilità.
- Il giudizio di proporzionalità tra sanzione e infrazione (art. 2106 c.c.) è devoluto al giudice di merito; le sue valutazioni, se adeguatamente motivate, non sono censurabili in sede di legittimità.
- Le giustificazioni soggettive e l'anzianità o pregresse buone valutazioni non escludono automaticamente il carattere grave della condotta, specialmente se la condotta è stata posta in essere con modalità fraudolente e senza preventiva comunicazione al dirigente.
- Errori formali nella notifica del ricorso a strutture diverse dall'Avvocatura generale possono non comportare la rinnovazione della notifica se non arrecano pregiudizio e l'eventuale rinnovazione sarebbe sproporzionata rispetto all'esito probabile del giudizio.
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