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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22377/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli come commissario amministrativo aggiunto presso l'Ambasciata di Teheran, contestando: (1) l'illegittimità della comunicazione del licenziamento effettuata unicamente all'indirizzo PEC del suo avvocato invece che al lavoratore personalmente; (2) la decadenza dell'azione disciplinare per il superamento del termine di 120 giorni, sostenendo che il provvedimento si fosse perfezionato solo con il visto dell'Ufficio Centrale di Bilancio; (3) l'illegittimità dell'utilizzo, a fondamento del provvedimento disciplinare, di registrazioni fonografiche illecitamente acquisite all'interno della sede diplomatica e la mancata considerazione di mezzi istruttori richiesti, nonché motivazione carente da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'invio della comunicazione all'indirizzo PEC dell'avvocato perché il ricorrente, nell'audizione disciplinare, aveva eletto domicilio presso il proprio difensore ed indicato la PEC; ha stabilito che ai fini del termine di 120 giorni va considerata la data di adozione dell'atto sanzionatorio da parte dell'amministrazione (qui il D.M. che applicava la sanzione), non la successiva apposizione del visto dell'Ufficio Centrale di Bilancio, che è attività esterna e successiva al procedimento disciplinare; ha ritenuto non decisiva l'eccezione sulla illiceità delle registrazioni perché il ricorrente non le aveva disconosciute specificamente ai sensi dell'art. 2712 c.c., e le registrazioni erano integrate da altro compendio probatorio (documenti, dichiarazioni dei titolari dell'impresa, dichiarazioni bancarie). Ha inoltre respinto il motivo relativo a omesso esame di fatti decisivi ritenendo che si trattasse di un diverso apprezzamento di fatto non idoneo a fondare cassazione. Condanna alle spese e liquidazione compensi; rilevazione dell'obbligo, se dovuto, del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    "Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità"

    La corte ha interpretato la norma nel senso che la possibilità per il dipendente di indicare un recapito del procuratore (qui PEC/ domicilio processuale) autorizza la comunicazione della P.A. all'indirizzo del difensore quando il dipendente, in sede disciplinare, ha eletto domicilio presso il legale e ne ha fornito il recapito.

  • art. 2712 cod. civ.

    La norma disciplina il disconoscimento delle riproduzioni e trascrizioni; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia effettuato un disconoscimento specifico e motivato delle registrazioni, limitandosi a contestarle genericamente, con conseguente conservazione del valore probatorio di dette registrazioni.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Usato per censurare presunte violazioni di norme di diritto da parte della sentenza di merito; la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di indicare puntualmente le affermazioni di diritto ritenute erronee e il rapporto critico con la giurisprudenza, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Rilevato il nuovo vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone che il ricorrente indichi il fatto storico omesso, dove risulta e la sua decisività; nel caso il ricorrente non ha dimostrato la decisività richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, eventualmente dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione di provvedimenti disciplinari all'indirizzo del difensore è valida se il dipendente ha eletto formalmente domicilio e indicato il recapito (anche PEC) nel procedimento disciplinare.
  • Ai fini del rispetto del termine decadenziale per l'azione disciplinare (es. 120 giorni), rileva la data di adozione dell'atto sanzionatorio da parte dell'amministrazione, non le fasi amministrative successive o gli adempimenti di controllo esterni (es. visto dell'Ufficio di Bilancio).
  • Registrazioni fonografiche acquisite in violazione di regole interne di sicurezza non sono automaticamente inutilizzabili in giudizio; è necessario il disconoscimento specifico e motivato ai sensi dell'art. 2712 c.c. per prospettarne l'infondatezza probatoria.
  • Lo spazio di lavoro di un pubblico dipendente (anche in sede diplomatica) non equivale automaticamente a 'privata dimora'; la protezione della sfera privata richiede condizioni rigorose e non si estende di per sé all'ufficio pubblico.
  • In Cassazione il ricorrente deve indicare con precisione gli errori di diritto o gli atti omessi e dimostrarne la decisività: critiche generiche alla valutazione di merito o richieste di rivalutazione dei fatti non sono idonee a fondare il ricorso.
  • Per contestare la prova acquisita dall'amministrazione è strategico proporre disconoscimenti puntuali, chiedere ammissione di mezzi istruttori tempestivamente e mostrare come l'omesso esame di tali elementi avrebbe determinato diverso esito, secondo i requisiti della giurisprudenza sulle motivazioni.

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