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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22778/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della trasformazione del rapporto di somministrazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base dell'Accordo Quadro sulla Competitività del 7/1/2013; in subordine la stipula di un contratto di apprendistato stabilizzante o di un contratto a termine per raggiungere 36 mesi necessari alla stabilizzazione; e, ulteriormente, la nullità dei successivi contratti a termine per mancata indicazione delle ragioni e per il superamento dei limiti quantitativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notificazione telematica. Ha dichiarato infondate le censure relative alla mancanza o apparente inconsistenza della motivazione e all'omesso esame, confermando che la Corte d'appello correttamente aveva accolto l'eccezione di mutatio libelli (la domanda formulata in appello era diversa da quella iniziale, introducendo fatti costitutivi nuovi). Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla violazione dell'art. 5, comma 4‑bis d.lgs. 368/2001 perché questione nuova non dedotta in sede di merito e perché l'art. 5 non si applica al contratto di somministrazione per il disposto dell'art. 22, secondo comma, d.lgs. 276/2003. La Corte ha quindi respinto la domanda di conversione/stabilizzazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (euro 200,00 esborsi e euro 4.000,00 compensi più accessori).

Norme richiamate

  • Accordo Quadro sulla Competitività del 7 gennaio 2013

    Patto collettivo invocato dal ricorrente come fonte del diritto alla trasformazione/stabilizzazione; la Corte territoriale e la Cassazione lo hanno interpretato come prevedente obblighi e limiti specifici (es. assunzione di un numero massimo di unità e condizioni), senza generare un obbligo automatico di trasformazione a favore del ricorrente.

  • d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5, comma 4‑bis

    Prevede il limite massimo di 36 mesi per la conversione/limitazione dei rapporti a termine: il ricorrente invocava la violazione di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova in Cassazione e, inoltre, ha osservato che l'art. 5 non è applicabile alla somministrazione secondo l'art.22 d.lgs. 276/2003.

  • d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, secondo comma

    "In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti."

    La Corte ha richiamato questa norma per escludere l'applicabilità di alcune disposizioni dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 al contratto di somministrazione, argomentando che la conversione prevista dall'art. 5 non può essere invocata tout court dai lavoratori in somministrazione.

  • d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 10, settimo comma

    Norma richiamata nella fase di merito rispetto ai limiti quantitativi per l'apposizione del termine; la Corte territoriale aveva verificato il rispetto degli obblighi di stabilizzazione e dei limiti numerici indicati dall'accordo/legge.

  • codice di procedura civile, art. 360 (n. 3 e n. 5) e art. 366, art. 132

    Richiamate in relazione ai motivi di cassazione: art. 360 n.3 per violazione di legge e motivazione apparente; art. 360 n.5 per presunto omesso esame del fatto decisivo; art.366 e art.132 c.p.c. in tema di specificità dei motivi e motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto infondate o improprie tali censure, spiegando che si trattava di valutazioni giuridiche (mutatio libelli) e non di omissioni su fatti storici.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8‑bis (conv. legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito la presentazione delle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in Cassazione; il P.G. aveva concluso per l'accoglimento del ricorso, ma la Corte ha comunque rigettato il ricorso.

  • Direttive UE e giurisprudenza CJEU (C‑681/2018 JH c. KG; C‑232/20 Daimler)

    La sentenza richiama che la disciplina europea sul lavoro a termine (Direttiva 1999/70/CE) e sulla somministrazione (Direttiva 2008/104/CE) sono distinte; le pronunce CJEU interpretative concernono l'applicazione delle regole UE alla somministrazione, ma sono state ritenute non determinanti nel caso concreto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 75/2019 e Cass. 21 febbraio 2020, n. 4712

    Richiamate in tema di perfezionamento della notificazione telematica (principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione): la ricevuta di accettazione generata prima delle ore 21 rende tempestiva la notificazione.

Massime di principio

  • Non è ammessa in appello (e quindi in Cassazione) la modifica della causa petendi che introduca fatti costitutivi nuovi rispetto all'atto introduttivo: ciò configura mutatio libelli e può portare all'inammissibilità o al rigetto della nuova domanda.
  • Le norme sull'estinzione/convertibilità dei rapporti a termine (es. art.5 d.lgs. 368/2001) non si applicano automaticamente ai rapporti di somministrazione: il d.lgs. 276/2003 (art.22) disciplina la compatibilità ed esclude alcune disposizioni dell'art.5; pertanto va valutato il regime normativo specifico della somministrazione e quanto previsto da eventuali accordi collettivi.
  • Perché una trasformazione/convertibilità sia efficace rispetto al singolo lavoratore è necessario che il rapporto sia in essere al momento a cui la trasformazione si riferisce: la Corte territoriale ha escluso la conversione per contratti cessati prima della data di 'trasformazione' prevista.
  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove non trattate nei gradi di merito: il ricorso deve rispettare il principio di specificità ed investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello.
  • Le contestazioni procedurali sulla tempestività della notificazione telematica richiedono attenzione alla regola della ricevuta di accettazione e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne ha regolato gli effetti temporali.

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