Cassazione Civile, Sentenza n. 22378/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato il licenziamento per giusta causa intimato all'Orlando per fatti commessi nel 2007 in qualità di Ufficiale di riscossione. La ricorrente deduceva: illegittimità dell'art. 35 del CCNL (per la possibilità di rinviare la valutazione disciplinare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale) e violazione del principio di tempestività della contestazione/ritardo ingiustificato; violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) perché alcuni fatti sarebbero stati pacifici e mai contestati; carenza di prova e di motivazione circa l'utilizzo di intercettazioni telefoniche richiamate in sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 35 del CCNL: il datore di lavoro aveva preventivamente e per iscritto comunicato la riserva di rinviare la valutazione disciplinare alle risultanze del procedimento penale e, quindi, il principio di tempestività non è stato leso. Ha giudicato non fondata (o inammissibile per difetto di specificazione) la censura sulla non contestazione dei fatti, rilevando che la documentazione processuale e la linea difensiva dell'Agenzia escludono la mancata contestazione. Ha inoltre stabilito che non era necessaria la trascrizione integrale delle intercettazioni nella sentenza civile quando le parti hanno già piena conoscenza del loro contenuto nel processo penale. Perciò il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto provato; il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali e a eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 35 CCNL 9 aprile 2008 (dipendenti Equitalia)
"Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 75, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore interessato"; "L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari"; "L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari... non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale"; "La circostanza che il lavoratore allontanato... vi venga poi riammesso... lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal 2° comma"
La Corte ha ritenuto lecita la clausola collettiva che consente al datore di lavoro di rinviare la valutazione disciplinare alle risultanze del procedimento penale purché sia data comunicazione scritta al lavoratore; tale meccanismo non viola il principio di tempestività se il lavoratore è stato informato e non viene leso il diritto di difesa.
Art. 7 Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Richiamato nei principi generali relativi all'esercizio del potere disciplinare e all'obbligo di correttezza e buona fede del datore di lavoro; giustifica il principio di immediatezza della contestazione ma non esclude deroghe previste da clausole collettive e correttamente comunicate.
Art. 115 cod. proc. civ. (principio della non contestazione)
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: per contestare la violazione del principio era necessario indicare in modo preciso gli atti in cui la parte resistente non avrebbe contestato; l'assenza di tali riferimenti nella memoria di parte rende la censura inammissibile e la documentazione difensiva dell'Agenzia mostrava invece manifesta controdeduzione.
Art. 360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso per cassazione)
I motivi di cassazione proposti sono stati valutati e respinti come infondati o inammissibili nella misura in cui non rispettavano i requisiti di specificazione e di prova richiesti dalla normativa sul ricorso per cassazione.
Art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamento individuale)
Richiamato in relazione alla legittimità del licenziamento per giusta causa e alle regole generali sulla prova idonea della giustificatezza del recesso; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere probatorio in capo al datore di lavoro.
Art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Richiamato tra le norme poste a base della censura: la Corte ha confermato che l'onere della prova della giustificatezza del recesso incombe sul datore di lavoro e, nel caso, è stato assolto tramite la documentazione del procedimento penale e gli elementi probatori acquisiti.
Art. 1, comma 17, L. n.228/2012 e art. 13 D.P.R. n.115/2002 (contributo unificato)
La Corte ha fatto luogo agli adempimenti relativi all'eventuale obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso, ai sensi della normativa richiamata.
Massime di principio
- Una clausola collettiva che autorizza il datore di lavoro a rinviare la valutazione disciplinare alle risultanze del procedimento penale è valida se il lavoratore viene preventivamente informato per iscritto; in tal caso il requisito della tempestività della contestazione non è automaticamente violato.
- L'onere di provare la legittimità del licenziamento per giusta causa grava sul datore di lavoro: l'esistenza di elementi probatori desunti da un procedimento penale (anche se non ancora definitivo) può essere sufficiente se correttamente acquisita e se la parte ha avuto piena conoscenza del contenuto nel processo penale.
- La regola della non contestazione ex art.115 c.p.c. richiede che la parte che la invoca indichi con precisione gli atti e i punti in cui la controparte non ha contestato; l'assenza di tali indicazioni può rendere la censura inammissibile.
- Non è sempre necessaria la trascrizione integrale di intercettazioni in una sentenza civile quando le parti hanno già avuto la piena conoscenza del loro contenuto nel procedimento penale: è sufficiente il richiamo coerente agli elementi acquisiti nel processo penale.
- I provvedimenti cautelari del datore (sospensione/riammissione) accompagnati da esplicita riserva disciplinare prevengono un legittimo affidamento del lavoratore circa l'irrilevanza disciplinare del fatto e preservano la possibilità di successiva contestazione disciplinare.
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