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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22782/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la pronuncia di primo grado accertando l'illegittimità delle successive tipologie contrattuali (fornitura di lavoro temporaneo, contratti a termine e somministrazione) e dichiarando instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, con condanna al reintegro e al pagamento di un indennizzo pari a dodici mensilità. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano le causali per la fornitura/somministrazione di lavoro (contestando la valutazione della Corte sulla presunta genericità delle causali); (2) nullità per omesso esame di fatto decisivo e violazioni processuali connesse alla mancata ammissione della prova testimoniale; (3) omissione di pronuncia della Corte territoriale sul punto principale di appello relativo alla corretta determinazione del risarcimento/danno (in particolare sulla spettanza o meno dell'indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 fino alla data del deposito del ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (valutazioni di merito sulla genericità delle causali e sulla prova testimoniale), ma ha accolto il terzo motivo per omissione di pronuncia. In particolare la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia deciso compiutamente sulla questione centrale relativa alla misura e alla natura del ristoro (ossia se le retribuzioni dovute fino al ripristino del rapporto fossero coperte dall'indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, l. 183/2010, o dovessero essere riconosciute in misura diversa), limitandosi a pronunciarsi solo su una domanda subordinata di riduzione dell'indennità già liquidata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 24 giugno 1997 n. 196 (l. 196/1997), artt. 1, 2, 3

    L'art. 1 e il secondo comma consentono la fornitura di lavoro temporaneo solo per causali tassativamente indicate e specifiche: clausole generiche nei contratti di fornitura sono illegittime e comportano la conversione del rapporto a favore dell'utilizzatore (effetto di interposizione).

  • decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (d.lgs. 276/2003), artt. 20 e ss., art.21, art.27

    Per la somministrazione di lavoro è richiesta forma scritta e l'indicazione specifica della causale; la mancata o generica indicazione della causale può determinare la trasformazione del rapporto con il somministratore in rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore. Il sindacato giudiziale è limitato all'accertamento dell'esistenza della causale, non alle valutazioni tecniche dell'utilizzatore.

  • legge 10 aprile 1960 n. 1369 (legge 1369/1960)

    Richiamata in relazione alle conseguenze previste dall'art. 10 l. 196/1997 in materia di intermediazione di manodopera (norme storiche sul divieto/limitazioni all'intermediazione).

  • legge 15 luglio 1966 n. 604 (l. 604/1966), art. 8

    Criteri per la commisurazione dell'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, utilizzati come parametro per la liquidazione (numero dei dipendenti, dimensioni aziendali, anzianità di servizio).

  • legge 24 novembre 2010 n. 183, art. 32, comma 5 (l. 183/2010)

    Riconosce l'indennità omnicomprensiva: la Corte ha sottolineato che l'indennità omnicomprensiva copre il periodo 'intermedio' tra scadenza del termine e sentenza di conversione e non è automaticamente da intendersi estesa fino alla data di deposito del ricorso, per cui va valutata la spettanza e la misura in modo definitivo dalla corte di merito.

  • legge 24 novembre 2012 n. 92, art. 1, comma 13 (l. 92/2012)

    Richiamata nella censura processuale messa a confronto con le norme di calcolo dell'indennizzo (contestata dalla ricorrente nel terzo motivo), segnalando la necessità di pronuncia esplicita sulla misura del ristoro.

  • codice civile, art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Cassazione osserva che la censura sulla dislocazione dell'onere della prova è rilevabile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella onerata per legge; diversamente la contestazione sulla valutazione delle prove è tipica del merito e inammissibile in cassazione.

  • codice di procedura civile (c.p.c.), artt. 112, 115, 132, 145, 348ter comma 5, 360 primo comma n.5, 420

    Richiamate norme processuali relative alla decisione in giudizio, deduzioni di nullità, ammissione delle prove, motivazione e limiti del sindacato di legittimità. In particolare: l'art. 348ter c.p.c. (ipotesi di doppia conforme) limita la valutazione in cassazione se non si indicano le divergenze di fatto tra le decisioni; l'art. 360 n.5 indica i vizi di motivazione appellabili in Cassazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (D.L. 137/2020 conv. l. 176/2020)

    Disposizione procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte nel procedimento; citata nel contesto del deposito delle conclusioni del P.M.

Massime di principio

  • Contratti di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione che riportano causali generiche o non specificate sono a rischio di dichiarazione di illegittimità e possono determinare la conversione del rapporto in rapporto subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore.
  • Il controllo giudiziale sulle causali della somministrazione è limitato all'accertamento della loro esistenza e specificità; il giudice non sindaca in sede giudiziaria le valutazioni tecniche/organizzative dell'utilizzatore se non richiesto dalla concretezza delle ragioni esposte.
  • In sede di Cassazione non è possibile rinnovare una ricostruzione dei fatti o contestare la valutazione delle prove del giudice di merito salvo vizi di motivazione evidenti; le censure che si riducono a una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • La mancata decisione su un punto principale di impugnazione (omissione di pronuncia) costituisce vizio rilevante per Cassazione e può determinare la cassazione e il rinvio alla corte territoriale per una nuova decisione.
  • Quando si impugna l'ammissione o l'esclusione di mezzi di prova, occorre evitare l'ipotesi della 'doppia conforme' e indicare chiaramente (in cassazione) le ragioni di diversità tra le decisioni di primo e di secondo grado, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Nella liquidazione del ristoro per rapporti temporanei illegittimi vanno considerati i criteri di legge (art. 8 l. 604/1966 e art. 32 l. 183/2010): l'indennità omnicomprensiva ha una portata specifica e non si può automaticamente estendere fino al deposito del ricorso senza adeguata motivazione.

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