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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24881/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di un soggetto ritenuto, quale legale rappresentante di una società poi fallita, responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione, per avere prelevato risorse patrimoniali societarie per complessivi euro 764.497,66 e sottratto ulteriori euro 149.327,82 dalla cassa sociale, con contabilizzazione dei prelievi come "prelevamenti soci". In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità assoluta delle sentenze di merito per asserita violazione delle regole sulla capacità del giudice, poiché il primo grado sarebbe stato deciso da un collegio con un giudice onorario; 2) apparenza o carenza di motivazione e travisamento di fatti e prove sulla responsabilità, sostenendo che i prelievi erano stati impiegati per spese della società, benché non documentate; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe integrato al più bancarotta semplice patrimoniale e non fraudolenta, per difetto dell'elemento soggettivo; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, assumendo che i prelievi non avrebbero inciso significativamente sulla massa attiva e che il fallimento dipendeva da cause diverse; 5) censura sul trattamento sanzionatorio ex artt. 132 e 133 c.p., dedotta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui l'assegnazione di procedimenti penali a giudici onorari in violazione delle norme organizzative non integra nullità assoluta né attiene alla capacità del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità, osservando che la sentenza impugnata si fondava sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione lecita delle somme distratte e che la difesa chiedeva soltanto una rivalutazione del merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico e non esige la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento di nuocere ai creditori. Ha respinto il quarto motivo perché la speciale tenuità del danno va valutata con riferimento all'importo della distrazione, non al passivo fallimentare, e nel caso l'entità della fuoriuscita di risorse era tutt'altro che lieve. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché nuovo in cassazione, non essendo stato dedotto in appello.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    nei limiti strettamente necessari per la motivazione

    viene richiamato per giustificare la sintesi dei motivi del ricorso.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    la violazione della norma sull'assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti penali diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. non integra nullità assoluta.

  • artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen.

    la violazione delle disposizioni sull'assegnazione dei processi non attiene alla capacità del giudice e non comporta nullità assoluta.

  • art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.

    richiamato come base della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

  • art. 223, primo comma, n. 1, legge fall.

    richiamato quale disposizione applicabile alle condotte distrattive in ambito societario.

  • art. 219, terzo comma, legge fall.

    l'attenuante della speciale tenuità del danno va misurata sull'importo della distrazione e non sul passivo fallimentare.

  • art. 132 cod. pen.

    richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione della pena.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    le questioni di merito non dedotte in appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    concorre a precludere in cassazione la deduzione di censure nuove su questioni di merito.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro dei procedimenti che possono essere assegnati ai giudici onorari.

Massime di principio

  • In tema di assegnazione dei procedimenti penali, la violazione delle regole organizzative che riservano ai giudici onorari solo talune tipologie di processi non determina nullità assoluta della sentenza, poiché non incide sulla capacità del giudice.
  • Nella bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lecita destinazione delle somme o dei beni sottratti; la difesa deve allegare elementi specifici idonei a corroborare l'impiego aziendale o la restituzione al curatore.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale è integrata da dolo generico: è sufficiente la cosciente volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori, senza che occorra la consapevolezza dello stato di insolvenza o l'intento di danneggiare i creditori.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno in materia fallimentare va valutata con riguardo all'entità della distrazione o della diminuzione patrimoniale provocata dalla condotta, e non al passivo complessivo della procedura.
  • In sede di legittimità non sono proponibili per la prima volta censure di merito, come quelle relative alla dosimetria della pena, se non dedotte con l'atto di appello.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre una diversa lettura delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili per genericità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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