Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26658/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente di una cooperativa che aveva svolto attività presso la società in accomandita semplice ricorrente. L'INAIL aveva agito in regresso per recuperare quanto corrisposto a titolo di indennizzo, ottenendo in appello la condanna solidale della cooperativa, della società e del socio accomandatario al pagamento di euro 142.439. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di merito con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 112 d.P.R. n. 1124/1965 e 2935 c.c., sostenendo che l'azione di regresso fosse prescritta o comunque che il termine dovesse decorrere dalla liquidazione dell'indennizzo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere; con il secondo hanno dedotto vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sui postumi dell'infortunato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, quando sia stato instaurato un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere o con declaratoria di estinzione del reato, il termine per l'azione di regresso dell'INAIL decorre dalla data in cui la sentenza penale diventa irrevocabile, poiché solo allora si consolida il dies a quo per l'esercizio dell'azione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che la valutazione sull'opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la corte territoriale aveva comunque motivato rilevando che il danno biologico non era contestato. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e dichiarati soggetti, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 d.P.R. n. 1124/1965

    L'azione di regresso dell'INAIL, quando sia intervenuto un procedimento penale, è soggetta a un termine che decorre dal momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile; in mancanza di accertamento penale del fatto-reato, il dies a quo è diverso e, secondo i precedenti richiamati, coincide con la liquidazione dell'indennizzo o con la costituzione della rendita.

  • art. 2935 c.c.

    Il diritto può essere esercitato e quindi il termine di prescrizione o decadenza decorre solo dal momento in cui l'azione è proponibile, individuato dalla Corte nel consolidamento della decisione penale definitiva nei casi di giudizio penale instaurato.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La censura di omessa motivazione sulla mancata ammissione della CTU è stata dichiarata inammissibile, anche perché la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando l'azione di regresso dell'INAIL segue a un procedimento penale concluso senza condanna, il termine per esercitarla decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, non dalla sua mera pronuncia.
  • La disciplina dell'art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 distingue tra ipotesi con sentenza penale di condanna e ipotesi senza accertamento del fatto-reato, con diversi regimi di decorrenza del termine per l'azione di regresso.
  • Se il procedimento penale è stato introdotto entro il termine rilevante, il dies a quo dell'azione di regresso resta ancorato alla definitività della sentenza penale.
  • La decisione se disporre una consulenza tecnica d'ufficio è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non integra di per sé vizio censurabile in cassazione, ove la motivazione sulla mancata ammissione sia comunque presente.
  • La mancata contestazione di un profilo del danno può giustificare il diniego della CTU richiesta su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.