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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5097/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato (con riconoscimento delle attenuanti generiche e rideterminazione delle pene) la sentenza di primo grado di condanna per plurimi reati: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in relazione a Villa Arnina s.r.l.), bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale (in relazione a Storyteller s.r.l.) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. I motivi dedotti dal difensore contestavano, in varie articolazioni: vizi di motivazione, errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali; la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo (volontà di distrarre risorse) e l'esistenza invece di comportamenti diretti a rinegoziare debiti di leasing; la mancata pronuncia di assoluzione per la presunta distrazione dell'immobile (capo A2); la qualificazione dei prelevamenti come distrazioni anziché rimborsi di finanziamenti soci o mutui (capo A3, C1); la regolarità del trasferimento di sede (capo A4); interpretazioni contabili errate e onere della prova sulla destinazione delle somme (capo A5); la natura non distrattiva di pagamenti documentati con assegni (capo A6); contestazioni sulla qualificazione e composizione degli illeciti documentali (capo A7); contestazioni relative al reato tributario (art. 11 d.lgs. 74/2000) con riferimento alla natura dell'accertamento e alla conoscenza del debito erariale; e infine censure sulla sproporzione della pena e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti. Motivazioni principali della declaratoria: molti motivi erano privi di specificità o meramente reiterativi delle doglianze già svolte in sede di gravame e non affrontavano concretamente la motivazione della sentenza impugnata; altri motivi erano manifestamente infondati perché la ricostruzione di merito risultava supportata da congrua e completa motivazione e da riscontri probatori (es.: distrazione dei canoni di locazione tramite trasferimento di fatto dell'immobile alla BCH s.r.l., prelievi dai conti sociali non giustificati, omessa conservazione/cesione di scritture contabili con 'blackout contabile' nel biennio 2010-2011, simulazione di vendita per sottrarsi alla riscossione erariale). La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia fallimentare, il prelievo dai conti societari è rilevabile come distrazione quando non sussiste prova che si tratti di prestiti con credito esigibile, e che la mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore consente di desumere la distrazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00; rifusione alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Fallimento Villa Arnina s.r.l., liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma utilizzata per qualificare le diverse ipotesi di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale). La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie a dolo specifico quando emergeva volontà di rendere non intelligibili le vicende societarie (es. omissione di scritture), mentre ha distinto i casi in cui risultava invece solo mancato aggiornamento contabile (bancarotta semplice documentale)

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e chiedere pronunce di assoluzione; la Corte ha ritenuto i rilievi privi di specificità o inammissibili perché non hanno affrontato la motivazione svolta dai giudici di merito

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato in ordine a vizi di motivazione relativi a rilievi probatori; la Corte ha disatteso le censure ritenendole manifestamente infondate o reiterative

  • art. 2647 cod. civ.

    Riferimento a profili di simulazione degli atti (es. presunte vendite simulate): la Corte ha osservato che la prefatta contestazione richiedeva prova e motivazione che non risultavano fornite dal ricorrente

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale che disciplina la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha ritenuto irrilevante in sede penale la natura induttiva degli accertamenti tributari ai fini dell'integrazione del reato di ostacolo alla riscossione coattiva, e ha rilevato che gli avvisi di accertamento erano stati ricevuti, pertanto la conoscenza del credito erariale era desumibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

  • artt. 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen.

    Richiamati rispetto alla determinazione della pena e al principio di rieducazione: la Corte ha ribadito che la graduazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se prive di sufficiente motivazione o incoerenti

  • artt. 86, 220 e 217 legge fallimentare

    Richiamati nei motivi relativi a specifici profili di bancarotta (es. bancarotta preferenziale, competenze e circolazione di atti); la Corte ha ritenuto le contestazioni del ricorrente insufficienti a dimostrare l'insussistenza degli elementi tipici delle fattispecie contestate

Massime di principio

  • In caso di reati fallimentari, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione delle somme o dei beni prelevati consente al giudice di inferire la distrazione: l'onere di spiegare l'utilizzo dei fondi gravita sulla difesa quando i prelievi non risultano giustificati
  • La trasformazione di rapporti contrattuali (es. trasferimento del godimento di un immobile e stipula di contratti tra società collegate) può costituire mezzo per realizzare distrazioni patrimoniali: la qualificazione del fatto (unico reato o più reati) dipende dalla valutazione unitaria degli eventi e non richiede pronunce separate se tutti i fatti sono ricondotti a un'unica operazione distrattiva
  • Le restituzioni riconducibili a versamenti in conto capitale (o formalmente analoghi) sono frequentemente qualificate come distrazione ai fini della bancarotta fraudolenta; viceversa, la restituzione di veri e propri mutui può integrare bancarotta preferenziale, ma ciò richiede prova che il versamento abbia dato luogo a un credito esigibile
  • La qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta (dolo specifico) richiede elementi tali da dimostrare la volontà di rendere non intelligibili le vicende societarie (es. 'blackout contabile' in fasi critiche); la mera mancata tenuta o aggiornamento della contabilità può configurare invece la fattispecie colposa più lieve
  • In materia tributaria, la polemica sulla natura induttiva dell'accertamento non esclude di per sé la configurabilità del reato di sottrazione alla riscossione: rileva la sussistenza del debito e la conoscenza dello stesso da parte dell'agente
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici o meramente reiterativi che non si confrontano concretamente con la motivazione di merito; per avere successo occorre specificità e contrasto logico-giuridico puntuale con le ragioni della decisione impugnata
  • La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituiscono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in cassazione, salvo vizi di motivazione, illogicità o arbitrio

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