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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26362/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza con cui la CTR Sicilia aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, che aveva contestato la regolarità della notificazione della cartella e la decadenza dal potere impositivo. Con l'unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non conforme la notificazione via PEC. La Corte rileva però che il vero fondamento della decisione impugnata non era la disciplina astratta della notifica telematica, bensì il fatto che alla PEC risultava allegata solo la prima pagina della cartella esattoriale e non l'intero atto; tale circostanza non era stata contestata dall'agente della riscossione, né era stata fornita prova contraria nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'incompletezza dell'allegato trasmesso via PEC, e che tale dato fattuale non era stato specificamente contestato né smentito con prova contraria. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando l'agente della riscossione alla rifusione delle spese di legittimità in favore del contribuente e disponendo altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è idonea una critica che sviluppi considerazioni astratte senza confrontarsi con il fondamento concreto della decisione.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    È la norma invocata per contestare la disciplina della notificazione della cartella esattoriale; la Corte non ne offre una ricostruzione autonoma, ma rileva che la doglianza non coglieva il decisum effettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a illustrare la disciplina astratta applicabile, senza misurarsi con il fondamento concreto della decisione, è destinata a essere respinta.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un dato fattuale decisivo, come l'allegazione incompleta di un atto notificato via PEC, la parte che lo contesta deve specificamente dedurlo e offrire prova contraria; in mancanza, il fatto resta fermo e il ricorso è infondato.
  • La mera invocazione della corretta disciplina della notificazione non basta a superare una decisione fondata sull'effettivo contenuto dell'allegato trasmesso, se tale contenuto non è smentito nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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