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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38551/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011, relativa a un preteso omesso o insufficiente versamento dell'IRPEF sul trattamento di fine rapporto percepito nel 2011. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo corretto il calcolo dell'aliquota, perché il reddito percepito nell'anno 2007 era stato determinato sommando alla somma indicata nella dichiarazione del contribuente anche un importo percepito dal Senato della Repubblica. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR abbia erroneamente negato l'adempimento dell'onere della prova nonostante fossero stati prodotti estratti conto e tabelle stipendiali; con il secondo deduce vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR correttamente verificato quanto effettivamente percepito nell'anno di imposta 2007.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente esaminati, i due motivi di ricorso. Ha rilevato che la CTR si era limitata a considerare la dichiarazione reddituale del 2007 e a sommare l'importo ivi indicato con quanto percepito dal Senato della Repubblica, senza però esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, tra cui l'estratto conto del primo trimestre 2007 e la tabella delle posizioni stipendiali del comparto scuola, documenti potenzialmente decisivi per accertare il reddito complessivo effettivamente percepito. Ha inoltre osservato che la CTR avrebbe potuto avvalersi dei poteri istruttori previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 per acquisire informazioni dagli uffici competenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la CTR non poteva negare l'adempimento probatorio del contribuente senza esaminare la documentazione prodotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, nel quadro della censura sulla mancata considerazione della documentazione prodotta.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle difese e alle contestazioni della controparte, nel contesto della lamentata errata valutazione probatoria.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte valorizza i poteri istruttori del giudice tributario, affermando che la CTR avrebbe potuto richiedere agli uffici competenti le informazioni necessarie per chiarire i redditi percepiti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il vizio di motivazione dedotto sul mancato corretto esame di quanto effettivamente percepito dal contribuente nell'anno di imposta.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per la fase camerale di trattazione del ricorso e della proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il giudice di merito deve esaminare tutta la documentazione prodotta dalle parti che sia potenzialmente decisiva ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo; omettere tale esame integra vizio di motivazione e può condurre alla cassazione con rinvio.
  • L'onere della prova non può essere ritenuto assolto o non assolto in astratto sulla base di una sola risultanza documentale, quando siano stati allegati e prodotti ulteriori elementi probatori idonei a incidere sull'accertamento del fatto controverso.
  • Il giudice tributario, ove la documentazione in atti non consenta di definire con certezza il dato fiscale rilevante, può e deve avvalersi dei poteri istruttori officiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 per acquisire chiarimenti dagli uffici competenti.
  • La decisione sulla legittimità della pretesa fiscale deve fondarsi sulla ricostruzione effettiva dei redditi percepiti nel periodo d'imposta rilevante, non su una mera sommatoria di dati parziali non adeguatamente verificati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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