Cassazione Penale, Sentenza n. 41708/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Arrigo ha impugnato per omessa dichiarazione della prescrizione del reato previsto dall'art. 648 c.p., eccepita prima della proposta di concordato, sostenendo che, avendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti e l'esclusione della recidiva già in primo grado, il termine di prescrizione ordinario (10 anni) si era perfezionato e nessuna rinuncia alla eccezione di prescrizione era stata manifestata con il concordato. Lo Faro ha dedotto violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancanza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso di D'Arrigo: ha dichiarato annullata senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al reato di cui all'art. 648 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione (termine maturato il 07/08/2023 tenuto conto delle sospensioni indicate nella scheda ex art.165-bis disp. att. c.p.p.), e ha rideterminato la pena residua nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione eliminando l'aumento di un mese originariamente derivante dal capo D). Il ricorso di Lo Faro è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo non consentito (doglianze su profili rinunciati con il concordato e valutazione di condizioni di proscioglimento ex art.129 c.p.p.), con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito quale reato contestato a D'Arrigo; la Corte ha ritenuto che il relativo termine di prescrizione si era già compiuto anteriormente alla sentenza di concordato e pertanto il reato è estinto per prescrizione.
Richiamato da Lo Faro per lamentare mancata motivazione sulle cause di proscioglimento; la Corte ha confermato che, in caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non è tenuto a motivare sulle condizioni di proscioglimento previste dall'art.129 c.p.p. e le doglianze relative a motivi rinunciati sono inammissibili.
Norma sostanziale richiamata come oggetto della mancanza di motivazione indicata da Lo Faro (elementi costitutivi del reato di cui all'art.73); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per essere relativo a profili rinunciati con il concordato.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per calcolare i periodi di sospensione della prescrizione (120 giorni per il giudizio di primo grado e 76 per quello di secondo grado) ai fini della determinazione della data di maturazione della prescrizione (07/08/2023).
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato per la possibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento senza rinvio di una parte della sentenza; la Corte ha rideterminato la pena residua di D'Arrigo in mesi quattro di reclusione.
Massime di principio
- La prescrizione maturata anteriormente alla sentenza resa all'esito di concordato in appello può essere fatta valere in cassazione: è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omessa dichiarazione dell'estinzione per prescrizione se la prescrizione è già decorso prima della pronuncia concordata, soprattutto se l'eccezione era stata sollevata prima della proposta di concordato.
- Quando l'imputato accetta un concordato in appello e rinuncia espressamente ai motivi di gravame, il giudice di appello non è tenuto a motivare sulle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. né su profili relativi a motivi rinunciati; le doglianze su tali profili sono inammissibili in Cassazione.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto delle sospensioni procedurali (es. ai sensi della scheda ex art.165-bis disp. att. c.p.p.); la verifica della maturazione della prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio di parte della sentenza se non è possibile escludere la mancanza di proscioglimento nel merito.
- Se la cassazione annulla senza rinvio una parte della condanna (per esempio per prescrizione) è possibile procedere alla rideterminazione della pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), eliminando gli aumenti o le quote relative al capo estinto.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se ritenuto, al versamento di somme alla Cassa delle ammende, ove la condotta non sia esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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