Cassazione Penale, Sentenza n. 32898/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 240 c.p.) e omissione della motivazione in ordine alla confisca del denaro sequestrato. L'imputato censura che, trattandosi di misura di sicurezza extra factum, il giudice non ha dato conto delle ragioni della statuizione ablativa e non ha considerato le giustificazioni fornite dall'imputato circa l'origine e la natura del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata motivazione sulla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla confisca della somma di denaro e ha rinviato al Tribunale di Roma (altra sezione) per new assessment sul punto. Restano confermate le altre statuizioni della sentenza di patteggiamento: condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 12.000 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; la confisca originariamente disposta è stata invece disposta in annullamento e riesame.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1
Norma che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti per la cessione a terzi; qui invocata quale fattispecie per cui l'imputato è stato condannato.
Regola la confisca facoltativa; la Corte interpreta che la confisca è legittima solo se sussiste un nesso strumentale stabile tra cosa e reato (non mera occasionalità) e se è dimostrabile che la libera disponibilità del bene possa incentivare la reiterazione del reato; il giudice deve specificamente motivare tale nesso.
codice di procedura penale, artt. 444 e ss.
Disposizioni sul patteggiamento; la sentenza è stata resa ai sensi di questa disciplina.
codice di procedura penale, art. 448 comma 2-bis
Limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione per sentenze di patteggiamento che abbiano applicato misure di sicurezza solo se la misura è stata oggetto dell'accordo; quando non è stata oggetto dell'accordo la censura può essere proposta per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 606
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la mancata o apparente motivazione circa l'applicazione della confisca rientra nel sindacato di legittimità ex art. 606.
Costituzione, art. 111 comma 7
Principio secondo cui le violazioni di legge possono essere dedotte in sede di legittimità; utilizzato per qualificare la confisca come ipotesi di 'illegalità della misura di sicurezza' rilevante per il ricorso.
Massime di principio
- La confisca facoltativa richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso strumentale stabile tra il bene e l'attività criminosa, non basata su mera occasionalità.
- Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la decisione di confisca: l'omissione della motivazione è motivo di annullamento limitato.
- Se la confisca non è frutto di un accordo tra le parti nel patteggiamento, il suo vizio può essere impugnato in Cassazione per carenza o insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- L'annullamento per carenza motivazionale può essere limitato alla sola statuizione ablativa, lasciando ferme le altre parti della sentenza di patteggiamento e determinando il rinvio per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe focalizzarsi nel contestare il nesso tra beni sequestrati e attività delittuosa e fornire elementi probatori/giustificazioni sull'origine lecita dei beni; il giudice dovrà valutarli esplicitamente.
- Se la confisca è stata invece concordata tra le parti nell'ambito del patteggiamento, valgono limiti diversi per il sindacato di legittimità in Cassazione (art. 448, comma 2-bis).
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