Cassazione Civile, Ordinanza n. 29271/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia riguarda un'unità immobiliare sita in Larino. In appello era stata accolta la domanda di una parte che chiedeva di essere dichiarata proprietaria esclusiva del bene per intervenuta usucapione, sul presupposto che avesse provato la relazione materiale con l'immobile sin dal 1970 e che la controparte non avesse dimostrato che tale disponibilità fosse inizialmente detenzione, possesso precario o mera tolleranza. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1140, comma 1, 1158 e 2697 c.c. per avere ritenuto provato il possesso utile all'usucapione senza prova di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; (2) violazione degli artt. 1141, comma 1, e 115 c.p.c. per non avere la corte territoriale riconosciuto la prova della detenzione iniziale della controparte; (3) violazione degli artt. 1141, comma 1, 2697, comma 2, 2729 c.c. e 116 c.p.c. per non avere ritenuto provata, sulla base di una locazione di fatto non registrata, la detenzione originaria dell'immobile. La censura sostanziale era rivolta contro la valutazione delle prove effettuata dalla corte d'appello, in particolare sulle dichiarazioni testimoniali invocate per dimostrare l'esistenza di un rapporto locatizio verbale e il pagamento dei canoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non denunciava un'erronea ricognizione della norma, ma contestava in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; ha inoltre ribadito che, in tema di usucapione, chi agisce deve provare corpus e animus, potendo l'animus desumersi presuntivamente dal corpus solo se risultino attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, nel qual caso spetta al convenuto dimostrare un titolo di mera detenzione o diritto personale. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a censurare la valutazione delle risultanze probatorie e a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione d'appello, condannando la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Definisce il possesso come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà; ai fini dell'usucapione occorre la prova del corpus e dell'animus.
art. 1158 c.c.
Richiamato quale norma sull'usucapione; la parte che la invoca deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava su chi allega l'acquisto per usucapione, che deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
art. 1141 c.c.
La detenzione iniziale può essere opposta per escludere l'interversione del possesso e, quindi, l'usucapione; ma la relativa prova va fornita dal soggetto che la allega.
art. 115 c.p.c.
È violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti liberamente le prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune prove rispetto ad altre attiene al libero convincimento del giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova della detenzione iniziale, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta contro l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 2729 c.c.
Citato in relazione al ricorso a presunzioni sulla locazione di fatto; la Corte ha escluso che la doglianza introducesse una reale violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È il procedimento camerale richiamato nella proposta di rigetto formulata dal relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di usucapione, chi agisce per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem, ossia sia il potere di fatto sulla cosa sia l'animus possidendi.
- L'animus possidendi può essere desunto in via presuntiva dal corpus solo quando il compimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sia effettivamente dimostrato; in tal caso, spetta alla controparte provare che la disponibilità del bene derivava da un titolo di mera detenzione o da un diritto personale di godimento.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando attribuisce diversa forza persuasiva a prove ritualmente acquisite.
- Le doglianze che investono la valutazione delle testimonianze, delle presunzioni e della credibilità delle prove attengono al merito e non sono di regola scrutinabili in cassazione come violazioni di legge.
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