Cassazione Civile, Ordinanza n. 34360/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di due coniugi che avevano presentato dichiarazione congiunta dei redditi. Per gli anni d’imposta 1983 e 1984 veniva contestato un maggior reddito derivante dall’attività imprenditoriale del marito, con recupero a tassazione di IRPEF e ILOR e irrogazione di sanzioni. Dopo una prima fase di giudizio sugli avvisi, divenuti definitivi per effetto del contenzioso e dei successivi gradi, l’ufficio emetteva cartella di pagamento impugnata solo dalla moglie, che eccepiva la prescrizione dell’obbligazione e la non opponibilità nei suoi confronti del precedente giudicato, sostenendo di non aver validamente partecipato al giudizio originario e di non aver sottoscritto il ricorso introduttivo. La CTR riteneva invece irrilevante la mancata impugnazione da parte sua e le negava l’operatività del disconoscimento della sottoscrizione, ma confermava la non debenza di ILOR e sanzioni. La contribuente proponeva tre motivi in cassazione: 1) violazione degli artt. 2909 e 2945 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la pendenza del processo contro il marito impedisse anche nei suoi confronti la prescrizione, senza considerare il suo asserito giudicato interno/formale; 2) omesso esame sul punto della corretta notificazione dell’appello nel giudizio originario, deducendo che una sola copia sarebbe stata consegnata al coniuge e che ciò avrebbe impedito la formazione di un giudicato opponibile; 3) violazione degli artt. 395, 404, 159 e 214 ss. c.p.c., per avere la CTR escluso il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul ricorso introduttivo e per non aver considerato la mancanza di procura, chiedendo di ritenere nulli gli effetti del giudizio originario nei suoi confronti. L’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere la responsabilità della moglie per le sanzioni relative all’infedele dichiarazione, poiché la sottoscrizione della dichiarazione congiunta comportava anche una responsabilità personale della codichiarante ai sensi dell’art. 17 l. n. 114/1977 e del d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso principale della contribuente. Accoglie invece l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame dell’appello e per il regolamento delle spese. La Corte afferma che, nella dichiarazione congiunta dei coniugi, la pendenza del giudizio contro uno dei coobbligati impedisce il decorso della prescrizione e della decadenza anche nei confronti dell’altro, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione; che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. non può essere usato per paralizzare gli effetti di una sentenza formalmente pronunciata anche nei confronti del soggetto che contesta la sottoscrizione; e che, quanto alle sanzioni per infedele dichiarazione, la responsabilità della codichiarante è personale e non può essere esclusa per il solo fatto che le violazioni materiali siano state commesse dal coniuge, sicché la CTR ha erroneamente annullato tutte le sanzioni.
Norme richiamate
art. 17 l. n. 114 del 1977
La dichiarazione congiunta dei coniugi non separati comporta responsabilità solidale per imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo; la scelta del regime dichiarativo produce conseguenze anche sanzionatorie per entrambi i coniugi.
La parte ricorrente invocava il giudicato e gli effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione; la Corte precisa che, in presenza di solidarietà e pendenza del giudizio nei confronti di un coobbligato, la prescrizione non decorre nei confronti dell’altro.
Richiamati per sostenere la formazione di un giudicato interno/formale, ma la Corte ritiene che nel caso concreto la pendenza del processo sul rapporto solidale impedisse la prescrizione anche verso la codichiarante.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso principale per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
Il disconoscimento della sottoscrizione serve a incidere sul valore probatorio di un documento, ma non può essere impiegato per rimuovere gli effetti di una sentenza passata in giudicato emessa in un giudizio in cui il soggetto risulti formalmente parte.
Sono i rimedi indicati per contestare l’inefficacia di una sentenza nei confronti di chi ne sia rimasto estraneo o ne contesti l’efficacia; nel caso concreto la Corte esclude che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. possa surrogare tali rimedi.
Il giudicato tra il creditore e uno dei debitori solidali, in via generale, non fa stato contro l’altro debitore solidale; tuttavia la Corte precisa che tale regola non opera quando la sentenza risulta formalmente riferibile anche al soggetto che contesta l’opponibilità.
L’interruzione/pendenza del giudizio verso uno dei debitori solidali estende i suoi effetti conservativi anche agli altri coobbligati, senza necessità di loro conoscenza dell’atto.
Richiamato in via generale per ribadire il principio, affermato dalle Sezioni Unite, dell’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione tra condebitori solidali.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
La sanzione amministrativa tributaria è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; la Corte interpreta la norma nel senso che non esclude la responsabilità personale della codichiarante che abbia sottoscritto la dichiarazione infedele.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato per l’abrogazione delle norme incompatibili con il nuovo sistema sanzionatorio, ma la Corte esclude che l’art. 17 l. n. 114/1977 sia incompatibile, poiché non configura responsabilità per fatto altrui.
È evocato dalla CTR e dal ricorso incidentale come base della responsabilità sanzionatoria; la Corte precisa che, nel caso della dichiarazione congiunta, la responsabilità della moglie per la dichiarazione infedele deriva da un fatto proprio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Nella dichiarazione congiunta dei coniugi non separati, la scelta del regime dichiarativo comporta un vincolo di solidarietà che si estende sia all’imposta sia agli accessori e alle sanzioni, con responsabilità personale di ciascun dichiarante per le conseguenze derivanti dalla dichiarazione resa.
- Quando un’obbligazione è solidale, la pendenza del giudizio o l’atto interruttivo/sospensivo compiuto nei confronti di uno dei coobbligati produce effetti anche nei confronti degli altri, senza che sia necessaria una autonoma partecipazione di tutti al processo o la loro conoscenza dell’atto.
- Il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. è uno strumento probatorio: non può essere utilizzato per neutralizzare gli effetti di una sentenza passata in giudicato, né per sostituire i rimedi straordinari previsti dall’ordinamento per contestare l’efficacia della decisione nei confronti di un soggetto formalmente parte del giudizio.
- In tema di sanzioni tributarie, il principio di personalità della responsabilità non esclude la sanzionabilità del contribuente che, aderendo consapevolmente alla dichiarazione congiunta, abbia concorso alla violazione mediante la sottoscrizione della dichiarazione infedele.
- La notifica di un atto processuale a un solo difensore comune o con modalità non perfettamente individualizzate non determina, di per sé, invalidità idonea a far venir meno il giudicato o l’ammissibilità del gravame, se non è compromesso il contraddittorio effettivo.
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