Cassazione Civile, Ordinanza n. 10000/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva concesso affidamenti a una società e tre soggetti avevano rilasciato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale. Dopo l'intimazione di pagamento del saldo passivo del conto, uno dei garanti aveva promosso opposizione; un altro garante aveva invece transatto con la banca versando una somma rilevante e la banca lo aveva dichiarato surrogato nei propri diritti verso la società debitrice e gli altri garanti. Su tale base il garante pagatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro l'altro fideiussore per il rimborso della somma corrisposta. L'opponente aveva contestato: la configurabilità della cofideiussione e il diritto di regresso/surrogazione; l'applicabilità dell'art. 1304 c.c. in relazione alla transazione; l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.; la nullità di una clausola del contratto di fideiussione per contrasto con la disciplina anticoncorrenziale. Il Tribunale aveva riconosciuto la cofideiussione e ridotto la somma recuperabile pro quota; la Corte d'appello aveva qualificato l'azione del garante pagatore come azione di regresso ex art. 1954 c.c. limitata alla quota di pertinenza del debitore interno, cioè a 1/3 della somma pagata. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1957, 1462, 1362, 1363 e 1370 c.c., sostenendo che la clausola di pagamento a semplice richiesta non escludesse la decadenza ex art. 1957 c.c. e che il giudice di merito avesse errato nell'interpretazione della clausola contrattuale; ha inoltre insistito sull'applicazione dell'art. 1957 c.c. per mancata iniziativa giudiziale della banca entro sei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che nessuno dei motivi aggrediva la ratio decidendi centrale della sentenza impugnata, fondata sul diritto di regresso pro quota del fideiussore che aveva pagato una parte del debito verso gli altri fideiussori. Ha inoltre osservato che le censure sull'interpretazione del contratto erano inammissibili perché nuove rispetto all'appello e comunque miravano a ottenere una diversa lettura della clausola, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla doglianza sull'art. 1957 c.c., la Corte ha evidenziato che la sentenza d'appello aveva ritenuto sufficiente, per evitare la decadenza, una richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza necessità di domanda giudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte dà atto che, secondo la sentenza impugnata, la decadenza del creditore garante non richiede necessariamente una domanda giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento entro quel termine; la censura del ricorrente è però ritenuta non correlata alla ratio decidendi
richiamato quale base dell'azione di regresso tra cofideiussori, ma la censura non ha colpito la ratio della decisione d'appello che aveva riconosciuto un regresso pro quota
invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di profittare della transazione; la doglianza non è stata ritenuta decisiva ai fini della decisione
richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a sollecitare una diversa lettura della clausola
richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché non investiva la ratio decidendi
invocato per l'interpretazione contro il predisponente delle clausole dubbie, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque nuova
citato dal ricorrente nel primo motivo, senza che dal testo emerga un'applicazione autonoma da parte della Corte
richiamato con riferimento all'estinzione del giudizio di opposizione instaurato da uno degli altri garanti a seguito di transazione
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso, poi non seguita per l'opposizione del ricorrente
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore del controricorrente e della Cassa delle ammende, ritenendone sussistenti i presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, anche se deduce formalmente violazioni di legge o vizi interpretativi.
- Le censure di interpretazione contrattuale non sono ammissibili se si risolvono nella richiesta di una nuova lettura del testo negoziale, perché il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione del significato della clausola.
- In materia di fideiussione/cofideiussione, quando il giudice di merito qualifica il credito interno come regresso pro quota tra garanti, la doglianza deve confrontarsi specificamente con tale qualificazione, altrimenti resta inidonea a scalfire la decisione.
- Ai fini dell'art. 1957 c.c., la sentenza valorizza l'idea che una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale possa essere sufficiente ad evitare la decadenza, senza necessità di promuovere necessariamente un'azione giudiziale entro lo stesso termine.
- Le questioni non prospettate nei gradi di merito o non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni di legittimità e risulta gravemente infondato o abusivo, il giudice può applicare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09908/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09910/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09912/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →