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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16692/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello di Firenze. Il ricorrente deduce tre censure: 1) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di definizione del giudizio mediante "concordato" in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; 2) omessa valutazione di elementi decisivi e mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309/1990 (cooperazione/aiuto alle indagini); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto ha ritenuto astrattamente impugnabile l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis c.p.p. ma ha confermato che nel caso concreto la Corte territoriale ha legittimamente respinto il "concordato" perché la proposta indicava solo la pena finale senza fornire il dettaglio delle pene di riferimento e senza chiarire l'incidenza della continuazione fra i reati, ragione necessaria per verificare la correttezza del calcolo e il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 c.p.; inoltre la Corte di merito ha correttamente ritenuto non convincente l'allegata proposta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto relativo all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, la Corte ha condiviso che le dichiarazioni del ricorrente non hanno prodotto alcun risultato utile (non hanno consentito l'identificazione del complice né hanno fatto emergere provenienza o destinazione della sostanza) e pertanto non sussisteva la condizione imprescindibile per riconoscere la attenuante. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La Corte ritiene astrattamente impugnabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di definizione del giudizio in appello; tuttavia, quando la pena concordata è influenzata da operazioni di continuazione, la Corte territoriale deve fornire elementi tali da permettere di verificare la correttezza del calcolo della pena finale.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma di riferimento per il reato di detenzione/traffico di stupefacenti; la condanna è stata confermata in relazione alla detenzione/trasporto di hashish in quantità idonea a oltre 10.000 dosi.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    La circostanza attenuante premiale richiede che la collaborazione produca un concreto utile risultato investigativo (es. identificazione del complice, indicazione della provenienza o della destinazione della sostanza); dichiarazioni infruttuose o identificazioni fallite non soddisfano il requisito.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    La normativa sulla continuazione impone limiti all'aumento di pena: quando la pena concordata deriva da più voci e dalla continuazione, il calcolo deve rispettare i limiti previsti dall'art. 81 e il giudice deve poter verificare la legittimità del risultato.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma chiamata in causa per il comportamento violento del ricorrente nei confronti delle forze dell'ordine; la corte di merito ha ritenuto provata la condotta e l'ha mantenuta nella sentenza.

  • art. 635, comma 2, cod. pen.

    Norma utilizzata per il danno provocato (speronamento e danneggiamento dell'autovettura di servizio); la Corte territoriale ha ritenuto provata la fattispecie e ha confermato la responsabilità.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata nella disamina sull'interesse all'impugnazione: limita i mezzi di impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di definizione, utile per valutare la posizione dell'imputato circa l'interesse a impugnare il rigetto del concordato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La decisione di rigetto di una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è astrattamente impugnabile in Cassazione, ma l'esito del ricorso dipende dalla correttezza formale e sostanziale della proposta: in presenza di continuazione fra reati il giudice deve poter verificare il dettaglio del calcolo delle pene.
  • Per ottenere il beneficio dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 è necessario che la collaborazione produca un risultato investigativo concretamente utile e verificabile; dichiarazioni o tentativi infruttuosi non sono sufficienti.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi obiettivi e positivi che attestino la meritevolezza del soggetto; l'esercizio del diritto di difesa o atti processuali privi di rilievo investigativo non bastano.
  • La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della congruità del "concordato" e nella verifica delle attenuanti; la Cassazione interviene solo in caso di vizio di legge, illogicità o manifesta insufficienza della motivazione.
  • Nelle proposte di patteggiamento/concordato aeroportuale (o similari) è prudente indicare, soprattutto se rileva la continuazione, i criteri e i parametri usati per determinare la pena base e gli aumenti, per evitare il rigetto per carenza di elementi di verifica.

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