Cassazione Penale, Sentenza n. 25240/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativa a un tentato furto aggravato. Hanno dedotto cinque motivi: 1) carenza/illogicità della motivazione riguardo alle immagini di videosorveglianza (contestata la mancata verbalizzazione dell'acquisizione, la discrepanza di data/ora e la rilevanza di tali incongruenze); 2) omissione di motivazione circa la non applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) omessa motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; 4) omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 5) prescrizione del reato maturata prima del deposito della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) la sentenza di appello documenta l'acquisizione delle immagini nell'annotazione della polizia giudiziaria dell'8 luglio 2014, e il filmato riproduce chiaramente l'autovettura e i due imputati riconoscibili, rendendo irrilevanti eventuali discrepanze di data/ora; 2) la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile perché la pena edittale del reato contestato (tentato furto aggravato) è pari a 6 anni e 8 mesi, superiore al limite previsto dalla norma; motivo quindi manifestamente infondato; 3) il terzo motivo è privo di rilevanza, essendo la recidiva non applicata; 4) il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se non viziato nella motivazione: la Corte territoriale ha indicato elementi decisivi (precedenti per Croce; per Lanza le attenuanti erano state bilanciate con le aggravanti); 5) la prescrizione non era maturata: calcoli esposti portano a una scadenza solo l'8 novembre 2022. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 4.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il furto e le aggravanti; la pena edittale del reato di tentato furto aggravato è stata utilizzata per calcolare l'inderogabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis e per la determinazione del termine di prescrizione.
Causa di non punibilità per pene di lieve entità; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché la pena edittale del reato contestato (6 anni e 8 mesi) supera il limite previsto dalla disposizione.
Regola la prescrizione; la Corte ha applicato il criterio di calcolo del termine di prescrizione aumentato per le interruzioni previste, giungendo alla data di scadenza 8 novembre 2022.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha imposto tale versamento di euro 4.000,00 per ciascun ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficiente motivazione); la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per manifesta infondatezza o per insussistenza di interesse.
Elenca gli elementi per valutare le attenuanti generiche; la Corte di merito ha effettuato una valutazione di fatto, ritenuta adeguata e non sindacabile in Cassazione.
Norma citata in primo grado a carico del Croce (illecito connesso ad attività delittuosa), menzionata negli atti di merito ma non centrale nel decisum di Cassazione qui esaminato.
Norma richiamata in relazione a contestazioni specifiche in primo grado; citata negli atti ma non determinante nella decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- La verbalizzazione dell'acquisizione di filmati o annotazioni della polizia giudiziaria effettuata tempestivamente (es. annotazione del giorno del fatto) può essere considerata sufficiente per la catena di custodia quando il contenuto probatorio del filmato è chiaro e consente l'identificazione.
- Discrepanze di data/ora nei fotogrammi sono spesso irrilevanti se il contenuto del filmato consente l'identificazione degli autori e dell'oggetto del reato; l'onere di provare la rilevanza probatoria della discrepanza grava sulla difesa.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la pena edittale del reato (anche al netto del tentativo) supera il limite imposto dalla norma; occorre verificare la pena edittale concreta prima di invocarla.
- Le questioni relative alle attenuanti generiche e al loro diniego sono valutazioni di fatto del giudice di merito: in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è contraddittoria o mancante rispetto agli elementi decisivi.
- Se una doglianza di appello è manifestamente infondata ab origine, il mancato esame in corte d'appello di tale motivo può rendere privo di interesse un ricorso per cassazione; la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per assenza di esito utile.
- La prescrizione deve essere calcolata considerando la pena edittale, le riduzioni per il tentativo e gli eventuali aumenti per interruzioni; occorre verificare esattamente le date e gli eventi interruttivi per stabilire la maturazione.
- La prova video, ove chiara e idonea a riprodurre il fatto e i protagonisti, ha alto valore probatorio; la difesa deve spiegare concretamente perché la rilevanza probatoria dovrebbe essere esclusa (es. manipolazione, impossibilità di riconoscimento), non limitandosi a contestazioni formali.
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