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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36272/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto in giudizio la collaboratrice di un agente/intermediario e la relativa società, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di premio per più polizze vita sottoscritte tra il 2003 e il 2006 e presentate come emesse da una compagnia assicurativa, poi risultate non riferibili a tale compagnia perché un terzo aveva utilizzato moduli della società assicurativa per una truffa. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come ripetizione di indebito e l’aveva dichiarata inammissibile; la Corte d’appello, invece, aveva riqualificato la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale per colpa delle convenute nella perdita dei risparmi affidati e le aveva condannate al risarcimento. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mutatio libelli nella riqualificazione della domanda da restitutoria a risarcitoria; 2) violazione degli artt. 112, 189, 190 e 346 c.p.c. per avere la Corte d’appello accolto una domanda ex art. 2043 c.c. non coltivata in appello, sostituendola alla pretesa originaria e travalicando il devolutum; 3) violazione delle norme processuali in tema di conclusioni ed eccezioni e omesso esame di fatto decisivo, per avere ritenuto abbandonata l’eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo invece che essa fosse stata comunque riproposta nei vari scritti difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riqualificazione della domanda effettuata dalla Corte d’appello, osservando che il giudice può interpretare e qualificare la domanda in base ai fatti storici allegati, senza essere vincolato alla formula usata dalle parti, purché non muti i fatti costitutivi allegati né l’effetto giuridico richiesto. Nel caso concreto, la domanda introduttiva conteneva allegazioni idonee a fondare anche una responsabilità aquiliana delle convenute per la perdita dei risparmi affidati; pertanto non vi è stata violazione dell’art. 112 c.p.c. né mutamento inammissibile della causa petendi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la qualificazione in termini extracontrattuali integrasse una domanda nuova, rilevando che la stessa era già stata evocata nel giudizio e che, comunque, l’azione devoluta al giudice d’appello poteva essere diversamente qualificata alla luce dei medesimi fatti materiali. Sul terzo motivo, ha dichiarato infondata la censura perché le ricorrenti non hanno dimostrato la decisività dell’eccezione di prescrizione, cioè che il suo esame avrebbe comportato un esito diverso; manca quindi l’interesse concreto all’impugnazione sul punto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, se non mutano i fatti storici allegati e l’effetto giuridico perseguito.

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice applica d'ufficio la norma giuridica pertinente ai fatti dedotti, potendo assegnare diversa qualificazione giuridica alla fattispecie concreta.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come azione di ripetizione dell’indebito, ma ritenuto non decisivo perché la domanda è stata riqualificata in responsabilità aquiliana.

  • art. 2043 c.c.

    indica la base della responsabilità extracontrattuale ravvisata dalla Corte d’appello in relazione alla perdita dei risparmi affidati.

  • art. 2947 c.c.

    invocato come prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di domande nuove in appello; la diversa qualificazione non integra novum se i fatti allegati restano gli stessi.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non riproposte possono intendersi rinunciate; nel caso la censura di prescrizione è stata comunque ritenuta non decisiva.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato esame dell’eccezione di prescrizione e sulla sua riproposizione processuale.

  • art. 171 c.p.c.

    citato nel motivo relativo alla formazione del thema decidendum e alla riproposizione delle eccezioni.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fissazione del thema decidendum e alle preclusioni assertive.

  • art. 189 c.p.c.

    citato con riguardo alla precisazione delle conclusioni e alla persistenza delle eccezioni.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato quanto al deposito delle comparse conclusionali e memorie e alla riproposizione delle difese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per la violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro utilizzato per denunciare nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo, censura ritenuta infondata per difetto di decisività.

  • art. 287 c.p.c.

    ricordato per chiarire che gli asseriti errori materiali della sentenza sono emendabili solo con il procedimento di correzione, non in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice deve interpretare e qualificare la domanda in base ai fatti storici allegati e al bene della vita perseguito, non alla sola formula letterale utilizzata dalla parte.
  • La diversa qualificazione giuridica della pretesa non integra mutatio libelli né domanda nuova quando restano immutati i fatti costitutivi allegati e l’effetto finale richiesto.
  • In appello il giudice può riqualificare la domanda anche d’ufficio, purché non introduca fatti nuovi e non alteri il nucleo fattuale sottoposto al contraddittorio.
  • La trasformazione di una pretesa restitutoria in risarcitoria è ammissibile se la domanda originaria conteneva già allegazioni fattuali idonee a sostenere entrambe le qualificazioni, incluso l’illecito aquiliano.
  • L’eccezione di prescrizione, per essere utile in cassazione, deve essere supportata dalla dimostrazione della sua decisività, ossia che il suo esame avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa.
  • L’interesse ad impugnare richiede un’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile, non un mero interesse teorico alla corretta soluzione della questione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzoPolizze vita
RamiProcesso civileResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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