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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32239/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La parte ricorrente aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento di merci, deducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale e, comunque, la mancata consegna della merce, che sarebbe stata fornita a un soggetto diverso. Il Tribunale aveva revocato l'ingiunzione solo in parte, ritenendo dovuto il residuo di una fattura non contestato in relazione al sollecito di pagamento. La Corte d'appello aveva poi rigettato il gravame ritenendo che, nella fase assertiva, l'appellante avesse allegato in modo diverso l'assenza del rapporto contrattuale, e solo tardivamente avesse prospettato l'eccezione di inadempimento. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1476, 2710 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che l'opposizione aveva sin dall'inizio contestato sia il rapporto contrattuale sia la consegna delle merci, che mancava la sottoscrizione del ricevente sulla fattura e che il mancato reclamo del sollecito di pagamento non poteva esonerare il venditore dall'onere di provare la consegna del bene venduto.

La decisione

La Corte ha dapprima ritenuto valida la procura speciale al ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla sufficienza, ai fini del ricorso per cassazione, della procura apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto. Nel merito, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo tendeva in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. La Corte d'appello aveva infatti interpretato le difese della parte soccombente nel senso che essa avesse inizialmente negato ogni rapporto contrattuale e aveva valorizzato, come elemento indiziario, la mancata contestazione del sollecito di pagamento ricevuto. La censura, quindi, non evidenziava un errore di diritto ma mirava a una rilettura dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché mirava a contestare la lettura delle risultanze di fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni del venditore, senza che la Corte ne svolgesse una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisoria autonoma nella motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ricondotta a un tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta alla rilettura istruttoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che emergesse una violazione decisoria distinta dalla richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato, in combinato con la riforma del 1997, per affermare la validità della procura speciale apposta su foglio separato ma congiunto all'atto.

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è stato ritenuto soddisfatto anche mediante procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 159 c.p.c. per il principio di conservazione, da applicare nell'interpretazione della procura nei casi dubbi.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per privilegiare l'interpretazione della procura che consenta all'atto di produrre effetti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mira in sostanza a sovvertire l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
  • La mancata contestazione di un sollecito di pagamento può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento indiziario della consegna della merce o dell'esistenza del rapporto, se tale valorizzazione è coerente con l'intero quadro delle allegazioni e delle prove.
  • La deduzione, in una fase processuale, dell'inesistenza del rapporto contrattuale è logicamente distinta dalla deduzione dell'inadempimento per mancata consegna; la qualificazione della difesa spetta al giudice di merito e, se sorretta da motivazione non illogica, non è sindacabile come violazione di legge.
  • Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione può essere integrato anche da una procura apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto, quando non risulti in modo assolutamente evidente la sua riferibilità a giudizio diverso, dovendosi privilegiare un'interpretazione conservativa dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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