Cassazione Penale, Sentenza n. 46692/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per opere edilizie abusive e occupazione di suolo demaniale; primo motivo: mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., denunciando violazione di legge e carenza motivazionale; secondo motivo: illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti senza adeguata motivazione e senza valutare la persistente offensività, nonché senza considerare la domanda di sanatoria e la natura dell'ampliamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e perché la questione di non punibilità non risultava dedotta nelle conclusioni di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il giudice di merito ha subordinato immotivatamente la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle innovazioni non autorizzate senza spiegare, nel giudizio prognostico di cui all'art.164 c.p., le ragioni di tale condizione. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché nel frattempo i reati sono estinti per prescrizione (termine maturato il 19/01/2022). Inoltre la Corte ha precisato che l'estinzione per prescrizione travolge l'ordine di demolizione in quanto sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), artt. 10 e 44 co.1 lett. b)
Norme sulla titolarità e sui permessi edilizi cui si è ricollegata la responsabilità penale per opere realizzate senza concessione/permesso.
Codice della navigazione, artt. 54 e 1161
Norme richiamate per la disciplina della concessione demaniale marittima e della tutela del demanio occupato abusivamente.
Presunta causa di non punibilità per lieve entità del fatto; la Corte ha osservato che la questione non risultava dedotta nelle conclusioni di merito e che il ricorso è aspecifico sul punto, perciò il motivo è inammissibile.
"può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato"
La norma autorizza il giudice a subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze del reato, ma non impone tale subordinazione; se il giudice la applica deve motivare tale scelta.
Codice penale, art. 164, comma 1
Disciplina il giudizio prognostico necessario per concedere la sospensione condizionale; la Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice di esplicitare le ragioni prognostiche quando impone condizioni quali la demolizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022
Richiamata per il principio che il giudice può subordinare la sospensione condizionale alla demolizione ma deve indicare le ragioni nel giudizio prognostico; il giudizio prognostico può emergere anche da argomentazioni sul trattamento sanzionatorio o dalla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione comunale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010
Principio secondo cui l'estinzione del reato per prescrizione travolge l'ordine di demolizione, poiché quest'ultimo è sanzione amministrativa ablativa accessoria alla sentenza di condanna.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice alla demolizione delle opere abusive, ma tale condizione non è automatica: il giudice deve motivare, nel giudizio prognostico ex art.164 c.p., le ragioni per cui la demolizione è necessaria per la fruizione del beneficio.
- Se la parte non deduce o non richiede in modo espresso il riconoscimento di una causa di non punibilità (es. art.131-bis), il giudice non è obbligato a motivare su quella causa; in cassazione un motivo generico e non contestualizzato è inammissibile.
- L'imposizione di un obbligo di demolizione limitato e non motivato (ad es. solo "eliminazione delle innovazioni non autorizzate") è viziata se manca la spiegazione del nesso tra quella condizione e la necessità di prevenirne la pericolosità o offensività futura.
- Se la sentenza di condanna viene annullata per prescrizione o il reato si estingue per prescrizione, l'ordine di demolizione legato alla condanna decade automaticamente, essendo sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale.
- In casi di ampliamento o istanza di sanatoria, il giudice deve considerare la natura dell'intervento e le richieste amministrative in corso quando valuta la persistente offensività e la proporzionalità dell'ordine di demolizione.
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