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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28691/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato le condanne per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 11 del d.lgs. n. 74/2000: Rossi contestava l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto (sostenendo di aver svolto mansioni limitate e non gestionali), l'applicazione della recidiva specifica con conseguente diniego di benefici e la misura della confisca ritenuta sproporzionata rispetto al debito tributario; Natalini contestava la sussistenza del dolo specifico e del concorso, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la confisca, sostenendo che il profitto del reato dovrebbe essere limitato al risparmio d'imposta effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno ravvisato, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e delle dichiarazioni acquisite, l'esercizio di funzioni gestorie continuative e significative da parte di Rossi (amministratore di fatto) e il coinvolgimento consapevole di Natalini, nonostante la sua difesa. È stata confermata l'applicazione della recidiva specifica a carico di Rossi per mancanza di prova dell'estinzione degli effetti dei precedenti decreti penali. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto legittimo individuare il profitto del reato nella somma sottratta (119.600 euro), anche se superiore al debito tributario, e ha affermato la possibilità di confisca anche nella forma per equivalente. In conclusione, sono stati confermati: la condanna di Rossi a 1 anno e 6 mesi di reclusione, la condanna di Natalini a 1 anno (pena sospesa), e la confisca dell'importo indicato.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Attribuisce il concorso morale e materiale nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso tra i due imputati.

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sull'elusione fiscale mediante atti fraudolenti; la Corte ha ritenuto che gli atti dispositivi dei beni societari abbiano perseguito la sottrazione all'Erario e che il profitto del reato possa coincidere con la somma sottratta, anche se superiore al debito tributario.

  • art. 2639 cod. civ.

    Nozione di amministratore di fatto: la Corte ha richiamato che serve esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, non necessariamente di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Riguarda l'effetto estintivo dei decreti penali di condanna; la Corte ha ritenuto non dimostrato l'avveramento delle condizioni estintive (pagamento della pena pecuniaria e mancata commissione di reati nei 5 anni) invocate da Rossi.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla difesa per argomentare sul criterio di quantificazione del profitto; la Corte ha comunque ritenuto prevalente l'individuazione del profitto nella somma sottratta all'Erario.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 18374/2013 (giurisprudenza)

    La difesa richiamava tale pronuncia per sostenere che il profitto coincide con il risparmio d'imposta; la Corte però ha ritenuto consolidata la giurisprudenza che ammette la confisca del valore effettivamente sottratto e non lo limita automaticamente all'ammontare del debito tributario.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.5 n.32018/2019)

    Richiamata per sostenere l'individuazione del profitto nella somma sottratta e la legittimità della confisca anche in forma per equivalente; conferma l'orientamento seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come "amministratore di fatto" non è necessario che eserciti tutti i poteri formali: è sufficiente che eserciti in modo continuativo e significativo funzioni gestorie evidenti (rapporti con dipendenti, fornitori, decisioni operative).
  • La valutazione sulle prove di fatto compiuta dai giudici di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e coerente; le censure che propongono una lettura alternativa degli stessi fatti sono in genere inammissibili.
  • Per far dichiarare estinti gli effetti di precedenti decreti penali di condanna (ai fini della recidiva) occorre documentare il pagamento della pena pecuniaria o l'avveramento delle condizioni previste dall'art. 460 c.p.p.; l'onere probatorio grava su chi allega l'estinzione.
  • In materia di confisca per reati fiscali ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000, il profitto del reato può essere individuato nella somma effettivamente sottratta all'Erario e non deve necessariamente coincidere con l'importo del debito tributario; la confisca può essere disposta anche in forma per equivalente.
  • Le richieste di rimessione alle Sezioni Unite richiedono l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale significativo; se la Corte ritiene consolidato un orientamento, la rimessione non sarà disposta.
  • Nelle impugnazioni relative al trattamento sanzionatorio (pena ed attenuanti), il giudice di legittimità richiede che il motivo evidenzi illogicità o insufficienza della motivazione del merito, non semplici differenze di valutazione.

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