Cassazione Civile, Ordinanza n. 18658/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con rideterminazione sintetica di un maggior reddito, recupero di maggiore IRPEF, addizionali, interessi e irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto innanzi alla CTP, che respingeva il ricorso; proponeva poi appello, anch'esso rigettato dalla CTR. Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato su un motivo. Prima della decisione nel merito, tuttavia, il ricorrente principale depositava rinuncia al ricorso per cassazione in relazione a domanda di definizione agevolata della controversia.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorrente principale aveva rinunciato al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., a seguito di domanda di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. 50/2017. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, precisando che la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, facendo venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione. Le spese sono state compensate e non è stato disposto l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché non vi è stata pronuncia sul merito.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
La rinuncia è stata presentata in conseguenza della domanda di definizione agevolata della controversia.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati quale base per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in mancanza di decisione sul merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche in assenza di accettazione della controparte.
- L'estinzione per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e rende privo di interesse ogni contrasto sull'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
- Quando il ricorso principale è rinunciato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalla sopravvenuta estinzione del processo.
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