Cassazione Penale, Sentenza n. 39819/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile del 1° luglio 2008 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sostenendo che successivi interventi normativi e le sentenze della Corte costituzionale (in particolare la n. 32/2014) avevano modificato in senso più favorevole il parametro sanzionatorio applicabile; inoltre aveva chiesto la sostituzione della pena per il secondo reato con una pena pecuniaria, ora prevista dalla fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la pronuncia n.32/2014 abbia fatto rivivere il testo originario dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e che, nel caso concreto, non sia intervenuta una modificazione normativa più favorevole applicabile al giudicato: le modifiche normative più favorevoli non incidono sul giudicato delle sentenze irrevocabili salvo che la modifica consista nella sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria; inoltre gli effetti più favorevoli conseguenti a declaratorie di incostituzionalità sul trattamento sanzionatorio non superano il limite del giudicato quando non incidono effettivamente sulla misura applicabile. Conseguentemente il ricorso è stato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
testo originario e successive modifiche relative ai parametri sanzionatori per la detenzione a fini di spaccio (comma 5)
La Corte ha ritenuto applicabile il testo "tornato" in vigore dopo la sentenza n.32/2014; nel caso concreto tale testo non ha determinato un parametro sanzionatorio più favorevole rispetto a quello di riferimento applicato in primo grado, perciò non si è potuta rideterminare la pena in executivis
art. 14, comma 5-ter, legge n. 286/1998
Richiamata come norma contestata nella sentenza di condanna originaria; non ha avuto incidenza favorevole utile alla rideterminazione
introdusse un parametro sanzionatorio per le c.d. droghe "pesanti" con reclusione da uno a sei anni e multa da C 3.000 a C 26.000
La modifica introdotta nel 2006 fu successivamente dichiarata incostituzionale in parte; la Corte ha valutato che la reviviscenza del testo precedente non comportava nel caso concreto un vantaggio sanzionatorio per il ricorrente
sentenza Corte costituzionale n. 32/2014
Dichiarò l'incostituzionalità di parti della disciplina introdotta dalla legge n.49/2006 restituendo efficacia al testo originario dell'art. 73; la sentenza può determinare, in generale, la possibilità di revisione in melius da parte del giudice dell'esecuzione se il nuovo quadro è più favorevole e la pena non è già eseguita
sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
ha dichiarato incostituzionale la parte che prevedeva il minimo edittale di anni otto anziché anni sei per le droghe pesanti
Esempio di pronuncia che modifica il minimo edittale in senso favorevole e che, in linea di principio, può incidere sul trattamento sanzionatorio
decreto legge 23 dicembre 2013 e legge 16 maggio 2014, n.79
hanno configurato una fattispecie autonoma caratterizzata dalla lieve entità del fatto, punita con reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da C 1.032 a C 10.329
Interventi legislativi che hanno introdotto una fattispecie attenuata per la lieve entità, applicabile in presenza dei relativi presupposti e potenzialmente rilevante per la rideterminazione della pena
Richiamato per il principio che la norma penale più favorevole opera retroattivamente salvo il limite del giudicato; cioè la modifica della fattispecie legale non può incidere sul giudicato irrevocabile
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost., sentenza n.186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può giustificare la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La norma penale più favorevole opera retroattivamente, ma il limite del giudicato impedisce che modifiche al precetto penale siano applicate a sentenze irrevocabili quando la modifica incide sulla fattispecie (elementi di reato); solo modifiche che riguardano il trattamento sanzionatorio possono, in certi casi, dare luogo a rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
- Gli effetti di declaratorie di incostituzionalità che rendono più favorevole il trattamento sanzionatorio possono essere applicati in esecuzione, salvo che la pena sia già stata eseguita o che non determino effettivo vantaggio rispetto al parametro già applicato.
- La sostituzione di una pena detentiva con una pena pecuniaria costituisce un'ipotesi nella quale la modifica favorevole può essere applicata anche dopo il giudicato, perché incide direttamente sulla natura della pena piuttosto che sulla fattispecie.
- Quando si chiede la rideterminazione della pena in virtù di interventi normativi o di pronunce costituzionali, è essenziale dimostrare che la modificazione è effettivamente più favorevole e che non è preclusa dal giudicato o dall'avvenuta esecuzione della pena.
- In termini processuali, i ricorsi in cassazione per motivi di inammissibilità manifestamente infondati possono comportare la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
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