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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28294/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comunista)

La controversia

Nel giudizio di merito pendente davanti al Tribunale di Latina, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione, il giudice aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un diverso giudizio, pendente davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuto pregiudiziale. La parte soccombente sulla sospensione ha proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione, contestando il provvedimento sospensivo. Nel corso del procedimento di legittimità, però, la parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo che il giudizio ritenuto pregiudicante era stato definito con sentenza passata in giudicato. La Corte ha quindi esaminato se residuasse interesse alla decisione sul regolamento, rilevando che il venir meno della controversia pregiudicante comportava il venir meno dell'interesse delle parti sulla sospensione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la definizione con giudicato del giudizio pregiudicante facesse venir meno l'interesse alla decisione sulla sospensione del processo, sicché il regolamento di competenza non poteva più essere esaminato nel merito. Ha inoltre precisato che il processo deve proseguire davanti al Tribunale di Latina, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudizio pregiudicante viene definito con sentenza passata in giudicato, viene meno l'interesse a coltivare il regolamento di competenza contro l'ordinanza che aveva sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere determina l'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni solo se manca un'inammissibilità originaria.
  • Le spese del giudizio di regolamento possono essere demandate al giudice dinanzi al quale il processo principale deve proseguire.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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