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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33863/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di ottemperanza promosso dagli eredi di un contribuente per ottenere l’esecuzione integrale di un giudicato tributario formatosi su una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale, nonché la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle residue somme dovute. Il giudice dell’ottemperanza aveva accolto la domanda e ordinato l’esecuzione del giudicato, ma aveva liquidato le spese del giudizio in Euro 300,00 oltre accessori. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo spese, deducendo: 1) violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice liquidato le spese in misura inferiore ai parametri minimi senza motivazione; 2) violazione dell’art. 2233 c.c. e del d.m. n. 147/2022, per avere riconosciuto una somma ritenuta irrisoria e lesiva del decoro professionale, in asserita violazione dei minimi tariffari. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che, dopo il d.m. n. 55/2014, i parametri forensi non hanno più il carattere di inderogabili minimi tariffari, ma il giudice deve dar conto dello scostamento apprezzabile dai parametri medi; nel caso concreto la liquidazione di Euro 300,00 era palesemente inferiore ai parametri applicabili in relazione al valore della causa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha deciso nel merito, rideterminando le spese del giudizio di ottemperanza in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato, e ha liquidato anche le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata nei soli limiti del capo relativo alla regolamentazione delle spese giudiziali. La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando le spese del giudizio di ottemperanza e ponendo a carico dell’Agenzia delle Entrate anche le spese del giudizio di cassazione. In particolare, ha liquidato Euro 2.500,00 per compensi nel giudizio di ottemperanza, oltre contributo unificato, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.486,00 per compensi nel giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta in relazione alla mancata motivazione sulla liquidazione delle spese in misura inferiore ai parametri.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma che impone la motivazione della decisione del giudice tributario, anche sul capo spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in ricorso.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione di un compenso asseritamente irrisorio e lesivo del decoro professionale.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato come atto di aggiornamento dei parametri forensi rilevanti per la liquidazione delle spese.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La Corte lo assume quale fonte dei parametri di liquidazione del compenso professionale; precisa che non esistono più minimi tariffari inderogabili, ma criteri di orientamento e misura standard della prestazione.

  • art. 384 c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ."

    Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito e rideterminare direttamente le spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che sconsiglia il rinvio se la decisione può essere assunta direttamente dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 55/2014, i parametri forensi non costituiscono più minimi tariffari inderogabili, ma criteri orientativi per la liquidazione del compenso professionale.
  • Se il giudice si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi nella liquidazione delle spese, deve darne conto con adeguata motivazione.
  • Quando il quantum della liquidazione delle spese è l’unico tema controverso e non occorrono accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente alla rideterminazione delle spese nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • La liquidazione delle spese deve restare ancorata ai parametri legali in relazione al valore della causa; una quantificazione palesemente inferiore può essere censurata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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