Cassazione Penale, Sentenza n. 22456/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Locri che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere o, in subordine, la sua sostituzione con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). Le contestazioni del ricorrente riguardavano: 1) la presunta assenza di gravità indiziaria e la preclusione del giudicato cautelare; 2) diversità di trattamento rispetto a coimputati cui erano stati concessi arresti domiciliari; 3) l'insussistenza delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso dai fatti e della condotta del detenuto; 4) la mancata motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari e sul mancato ricorso al braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati, applicando la giurisprudenza sulle pronunce cautelari e la loro efficacia preclusiva endoprocessuale, e rilevando che il ricorrente non ha indicato concretamente i "nuovi elementi" che avrebbero dovuto giustificare la riapertura. Per i terzo e quarto motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ha valutato correttamente, in modo individualizzato, la "spiccata professionalità delinquenziale" dell'imputato, la gravità delle condotte e la pluralità dei contatti criminali, nonché l'insufficienza del "tempo silente" e del buon comportamento detentivo a superare la presunzione. Ha altresì confermato che la valutazione negativa sui domiciliari e sul controllo elettronico era implicitamente già contenuta nel riesame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
norma richiamata come base per l'ordinanza adottata in sede cautelare
reato associativo di tipo mafioso evocato tra le imputazioni; rilevanza ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato in materia di stupefacenti il cui accertamento comporta la presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria
richiamato dal difensore in tema di effetti del giudicato cautelare; la Corte valuta la contestazione come generica
richiamato per il principio di individualizzazione della misura cautelare, che però non impone equiparazione automatica tra posizioni diverse
art. 275 e art. 275-bis cod. proc. pen.
disciplina degli arresti domiciliari e del controllo elettronico: gli arresti domiciliari sono ordinariamente caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico salvo adeguata motivazione contraria
art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
criterio di valutazione del "tempo silente" al momento dell'adozione della misura cautelare principale; la Corte ricorda la diversa rilevanza temporale tra prima applicazione e successivi riesami/revoche
regole sulla revoca o sostituzione della misura e sul tempo rilevante: per revoca/sostituzione conta il tempo dall'applicazione della misura, non il tempo intercorso dai fatti
norma richiamata con riferimento al rigetto in sede di riesame e alla preclusione derivante da pronunce di riesame/appello
articolo utilizzato per imporre il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
previsione procedurale per la trasmissione degli atti alla cancelleria per adempimenti successivi
Sezioni Unite, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato) e successive pronunce della giurisprudenza di legittimità
principio giurisprudenziale che le pronunce cautelari esaurite nelle impugnazioni hanno efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni dedotte; è possibile comunque dedurre elementi nuovi ma con indicazione concreta e specifica
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata nel contesto della legittimazione alla condanna per spese e ammende, per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Le decisioni cautelari divenute definitive rispetto alle impugnazioni hanno efficacia preclusiva endoprocessuale: per riaprire la questione occorrono elementi nuovi specifici e concretamente indicati, non contestazioni generiche
- Per i reati con previsione normativa in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere; il difensore ha l'onere di allegare elementi idonei a vincere tale presunzione
- La valutazione sulle esigenze cautelari va sempre individualizzata: la misura applicata a coimputati non obbliga ad adottare la stessa misura, salvo dimostrare analogie concrete e rilevanti nelle posizioni personali e nella partecipazione al reato
- Il "tempo silente" tra i fatti e l'applicazione della misura è rilevante soprattutto in sede di prima adozione della cautela; per revoche o sostituzioni conta il periodo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura e la concreta perdita di pericolosità deve essere dimostrata
- Gli arresti domiciliari sono ordinariamente accompagnati dal controllo elettronico; l'esclusione di tale dispositivo richiede motivazione specifica, e l'ordine di riesame che esclude l'idoneità dei domiciliari può implicitamente escludere anche il ricorso al braccialetto elettronico
- I ricorsi manifestamente generici o infondati possono essere dichiarati inammissibili e determinare condanne alle spese e obblighi di pagamento per ammende: il difensore deve fornire censure supportate da elementi probatori concreti
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