Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28522/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore e da un intervento adesivo autonomo spiegato da un istituto bancario, poi trasferito il credito a una società cessionaria, per far dichiarare inefficace nei rispettivi confronti l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale su immobili dei coniugi debitori. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo: a) insussistente il credito del creditore originario; b) nulla la mancata notificazione dell’intervento del banco a uno dei coniugi; c) prescritto il diritto di agire in revocatoria dell’interventore, perché l’atto interruttivo posto in essere dal creditore originario non era estensibile al diverso creditore intervenuto, in assenza di vincolo solidale. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2903 c.c. e, in sostanza, ha sostenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla citazione del primo creditore dovesse estendersi anche al creditore intervenuto, poiché entrambi agivano contro il medesimo atto dispositivo e per la medesima finalità di inefficacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la corte territoriale aveva correttamente valorizzato la diversità tra le posizioni creditorie e l’assenza di solidarietà tra i crediti: l’atto interruttivo compiuto dal creditore originario non poteva spiegare effetti a favore del diverso creditore intervenuto adesivamente. La decisione ribadisce inoltre che l’azione revocatoria ordinaria non giova indistintamente a tutti i creditori, ma determina solo un’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore che la propone, con possibilità di avvalersene solo per le azioni conservative o esecutive in suo favore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria

    L’azione revocatoria produce inefficacia relativa dell’atto dispositivo solo nei confronti del creditore che la esercita; non comporta invalidità dell’atto né un beneficio generalizzato per tutti i creditori.

  • art. 2902 c.c.

    La dichiarazione di inefficacia consente solo al creditore che ha agito di promuovere azioni conservative o esecutive sui beni oggetto dell’atto impugnato.

  • art. 2943 c.c.

    L’interruzione della prescrizione derivante dalla notificazione dell’atto di citazione opera in favore del soggetto che l’ha posta in essere e non si estende a un diverso creditore, salvo ipotesi particolari come la solidarietà.

  • art. 2903 c.c.

    Il termine di prescrizione dell’azione revocatoria è valutato in relazione alla specifica posizione del soggetto che agisce.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la censura sul n. 5 non è stata in concreto coltivata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta nelle forme camerali previste per la definizione accelerata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria l’inefficacia dell’atto dispositivo è relativa e opera soltanto a favore del creditore che abbia agito, nei limiti necessari a soddisfare la sua pretesa.
  • L’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notifica della citazione non è automaticamente estensibile a un diverso creditore che intervenga autonomamente nel giudizio, quando tra le posizioni creditorie non esista un vincolo di solidarietà.
  • La prescrizione dell’azione revocatoria va esaminata con riguardo alla singola posizione processuale e sostanziale del soggetto che esercita l’azione.
  • Il giudice di legittimità rigetta il motivo quando il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa ricostruzione priva di specifica confutazione.
  • L’azione revocatoria non comporta il rientro del bene nel patrimonio del debitore né l’invalidità dell’atto, ma solo la sua inopponibilità relativa rispetto al creditore vittorioso.

Come è indicizzato

MateriePrescrizione
RamiObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.